L’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione vale anche per i prodotti ortofrutticoli freschi che siano stati assoggettati a taglio, sbucciatura o trattamenti analoghi
La vicenda
Il legale rappresentante di una società ortofrutticola, proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Brescia avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli dall’Azienda Tutela della Salute – A.T.S. della stessa città in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. d), per aver immesso in commercio una confezione di “puntarelle” priva di indicazione del termine minimo di conservazione.
Le puntarelle – a detta del ricorrente – non sarebbero qualificabili come “prodotto preconfezionato”, dovendo, piuttosto essere considerate un prodotto alimentare ortofrutticolo fresco, con conseguente esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (T.M.C.) sulla confezione.
A seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace, i ricorrenti riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, il quale respingeva l’opposizione, con sentenza confermata in appello.
Infine, è toccato ai giudici della Sesta Sezione Civile (ordinanza n. 27266/2019) definire i termini della vicenda.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei due commercianti affermando che l’esclusione dell’obbligo di indicazione del T.M.C. sulla confezione, prevista dall’arti del D.Lgs. n. 109 del 1992, si riferisce soltanto ai prodotti “… ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi. La Corte di Appello aveva correttamente ritenuto che le puntarelle, in quanto costituite dal “germoglio tagliato dalla cima del cespo della catalogna” e sottoposte a trattamento di lavaggio, fossero da ricomprendere nell’ambito dei prodotti freschi trattati, e dunque dovessero essere assoggettate all’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione.
È stato decisivo, per i giudici della Suprema Corte, l’assunto secondo cui le puntarelle, costituendo soltanto una parte (in particolare, quella apicale) del cespo della cicoria catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono necessariamente essere separate dal resto del predetto cespo, e quindi subire un trattamento di taglio.
La decisione
Tale affermazione – hanno aggiunto gli Ermellini -che peraltro si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, esprime la vera ratio del rigetto dell’appello ed appare pienamente condivisibile, posto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992 è finalizzata ad assicurare la tutela del consumatore mediante la previsione dell’obbligo di indicazione del T.M.C. sulle confezioni di tutti i prodotti alimentari che abbiano subito trattamenti prima della vendita, inclusi quelli ortofrutticoli freschi che siano stati assoggettati a taglio, sbucciatura o trattamenti analoghi.
In definitiva, il ricorso è stato rigettato e confermata la pronuncia di merito.
La redazione giuridica
Leggi anche:
DIFETTO DELL’AUTOVEICOLO: FIAT RISARCISCE IL DANNO PSICHICO AL CONSUMATORE





