Pedoni imprudenti, condannato l’automobilista per guida ad alta velocità

0
pedoni imprudenti

La condotta imprudente dei pedoni che in orario notturno attraversano la carreggiata in senso contrario a quello di marcia, anziché camminare sul marciapiede non esclude la responsabilità dell’automobilista che viola le regole di prudenza in materia di circolazione stradale, guidando a velocità elevata

La vicenda

In primo e secondo grado di giudizio l’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di omicidio stradale e lesioni personali stradali, commessi ai danni di un gruppo di pedoni.

Da quanto emerso l’uomo, alla guida delle propria vettura, procedeva in orario notturno su una strada a senso unico a velocità elevata (stimata sui 90 km/h e comunque ritenuta sicuramente superiore a quella consentita), quando a un certo punto investiva un gruppo di pedoni, tutti di giovane età, che procedevano percorrendo la carreggiata in senso contrario, anziché camminare sul marciapiede; l’impatto cagionava loro lesioni personali e uno di loro moriva esattamente un mese dopo per le lesioni subite.

Per i giudici della Corte d’Appello, il comportamento imprudente delle persone offese non era stata causa esclusiva ed autonoma del sinistro; al contrario, la violazione delle regole cautelari da parte dell’automobilista, che conduceva la sua vettura a una velocità elevata ed incompatibile con le regole di prudenza di cui all’art. 141 cod.strada, considerate anche le condizioni di scarsa visibilità dei luoghi, aveva assunto ruolo decisivo nella vicenda.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 48775/2019) ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello perché coerente e immune da vizi.

Come noto, per quanto riguarda specificamente i sinistri stradali, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito il principio in base al quale sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente).

Per tali motivi non possono formare oggetto di giudizio di legittimità le doglianze relative a questioni di mero fatto e tese a prospettare valutazioni alternative delle prove assunte: la disamina di esse é demandata in via esclusiva al giudice del merito ed é sottratta allo scrutinio della Corte regolatrice, laddove dette doglianze non attingano profili di macroscopica illogicità o inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

Quanto al “merito”, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto prive di pregio le considerazioni del ricorrente in ordine al comportamento dei pedoni e alla possibilità che essi avrebbero avuto di camminare sul marciapiede: la loro condotta, lungi dall’essere giudicata assolutamente esente da responsabilità, era stata valutata come imprudente, ma non tale da assumere rilevanza causale esclusiva sull’accaduto; né tanto meno poteva dirsi eccezionale o imprevedibile, posto che é lo stesso art. 141 cod. strada ad indicare espressamente, al quarto comma, la regola di condotta del conducente – consistente nel ridurre la velocità e, occorrendo, anche nel fermarsi – in presenza di pedoni che si trovino sul percorso e che tardino a scansarsi o diano segni di incertezza.

Nel caso esaminato, era indubbio che l’eccessiva velocità (di molto superiore a quella consentita e inadeguata allo stato dei luoghi) non consentì all’imputato di arrestare la sua corsa e forse di avvistare i pedoni (non essendo state trovate tracce di frenata), assumendo pertanto rilevanza causale sul corso degli eventi, in termini conformi alla nozione di causalità della colpa (“intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio”).

La redazione giuridica

Leggi anche:

ATTRAVERSAMENTO FUORI DALLE STRISCE PEDONALI: PER I GIUDICI E’ CONCORSO DI COLPA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui