Cade in pieno giorno su pavimentazione irregolare: nessun risarcimento

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pavimentazione strada

La naturale irregolarità del porfido che costituisce la pavimentazione stradale esclude la responsabilità dell’ente proprietario della strada se il pedone non fa uso del bene comunale secondo la normale ed esigibile diligenza

La vicenda

L’attrice aveva convenuto in giudizio il Comune di Como deducendo di aver subito danni alla persona, di cui chiedeva il ristoro, cadendo a causa del dissesto della strada del centro cittadino da lei percorsa.

Sia in primo grado che in appello la domanda veniva rigettata non essendo stata raggiunta la prova che l’incidente si fosse verificato nel preciso luogo d’incidenza delle condizioni della pavimentazione e in ogni caso, per i giudici di merito, la responsabilità dell’incidente era addebitabile unicamente alla parte danneggiata per non aver fatto un suo del bene comunale secondo la normale ed esigibile diligenza “stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale” e il fatto che l’evento si fosse verificato in pieno giorno.

Contro tale sentenza la danneggiata ha proposto impugnazione; ma il ricorso non è stato accolto.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche officiosa -dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 01/02/2018, n. 2480).

In questa generale cornice ricostruttiva, si è detto che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola” (Cass., 03/04/2019, n. 9315).

La decisione

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione di tali principi di diritto poiché aveva accertato, dandone conto nella motivazione, l’interruzione del nesso causale in ragione, dirimente, “dell’utile prevedibilità dell’irregolarità della pavimentazione in porfido, in particolare in una camminata effettuata con piena visibilità diurna, affatto esclusa dalla residenza in altra città della danneggiata che”.

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 33724/2019) ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

La redazione giuridica

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