La dichiarazione di conformità e di taratura dell’autovelox non ha valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione
La vicenda
Una s.n.c. propose opposizione contro il verbale di contestazione col quale le era stata comminata la sanzione amministrativa per violazione dell’art. 142 comma 9 del C.d.S., in ragione dell’eccesso di velocità rilevato mediante autovelox dalla Polizia locale, relativamente ad un veicolo di sua proprietà.
In primo grado l’adito Giudice di Pace rigettò l’opposizione e il giudice dell’appello confermò la decisione.
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso lamentando il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, dal momento che il Tribunale aveva ritenuto la sanzione conforme alla legge, nonostante la mancata prova della taratura e della conformità dell’autovelox utilizzato per rilevare l’infrazione.
La pronuncia della Corte Costituzionale
Com’è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegare nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” (Corte cost. n. 113 del 29.4.2015).
Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificare nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione conformità; ne deriva che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
L’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione (per il principio secondo cui, una volta provata l’omologazione dell’apparecchio, la pubblica amministrazione non ha l’onere di provare la perdurante funzionalità del medesimo Cass. n. 17361/2008; n. 21267/2014).
La decisione
Nel caso in esame, il Tribunale aveva ritenuto la funzionalità dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’infrazione, sulla base di una dichiarazione di conformità recante una data successiva a quella di rilevazione dell’infrazione.
Ma era evidente che quella dichiarazione di conformità non potesse avere valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione.
Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e la pronuncia del Tribunale di Verona, è stata cassata con rinvio (Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 33164/2019).
La redazione giuridica
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