Non è stata accolta la domanda dell’ex coniuge volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di mutuo all’ex moglie in costanza di matrimonio: decisiva l’assenza di prova della consegna del denaro e la stipula di un contratto scritto

La vicenda

L’attore aveva convenuto in giudizio l’ex moglie, deducendo che, in costanza di matrimonio, le aveva “prestato” (a titolo di mutuo) la somma di € 715.043,49 per la ristrutturazione di immobili di proprietà della stessa; chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della predetta somma.

Costituitasi in giudizio, la donna aveva negato di aver stipulato un contratto di mutuo con il suo ex marito; al contrario, quest’ultimo aveva gestito per suo conto alcune ristrutturazioni immobiliari, in forza di un’ampia procura speciale, conferita nel 1999 e successivamente revocata nel 2013, per l’amministrazione del proprio patrimonio; aveva perciò, spiegato che il denaro utilizzato dal marito per i pagamenti indicati nell’atto di citazione, era a lei riconducibile e da lui utilizzato solo in forza di predetta procura speciale.

La giurisprudenza

E’ principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso, quello per cui l’attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa sia stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali.

Consegue che “la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l’onere di provare la diversa causale, poiché negare l’inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell’attore provare l’esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto”.

Ebbene, nel caso in esame, l’attore, pur essendovi onerato sulla base del riparto degli oneri probatori sopra descritto, non aveva provato quanto dedotto in ordine al fatto che la dazione delle somme di denaro fosse stata effettuata sulla base dell’esistenza di un contratto di mutuo con la ex moglie.

Anzi, le circostanze fattuali emerse dall’istruttoria facevano opinare il contrario.

“Appare davvero poco plausibile – ha affermato il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza del 6 novembre 2019) che, laddove venga stipulato un mutuo per una somma così rilevante come quella per cui è causa, la parte mutuante non chieda di stipulare un contratto avente forma scritta; né può argomentarsi che un ostacolo in tal senso sia dato del rapporto di coniugio tra le parti, atteso che le stesse avevano comunque deciso di regolare non solo con atto scritto, ma addirittura con rogito notarile, la procura speciale conferita dalla moglie al marito.

Da una seconda angolazione, proprio l’esistenza di tale procura speciale a gestire il patrimonio della moglie, spiega e giustifica l’intervento del marito nella regolazione economica degli interventi di ristrutturazione immobiliare, con la conseguenza che i pagamenti da lui effettuati risultano ben più linearmente riconducibili all’attività derivante dalla procura piuttosto che al dedotto, e come detto non provato, contratto di mutuo”.

D’altronde, il contratto di mutuo avrebbe dovuto essere stipulato dall’attore nella duplice qualità di mutuante e mutuatario, agendo come procuratore della moglie, ciò che avrebbe comportato una manifesta violazione dell’articolo 1395 c.c., trattandosi di contratto con sé stesso.

Infine, il giudice di primo grado ha osservato che l’attore non aveva provato e neppure dedotto, di avere avuto l’effettiva disponibilità dell’ingente somma di denaro che assumeva di avere mutuato.

E in ogni caso, le dazioni di somme di denaro da parte dell’attore che risultavano realmente documentate, ammontavano ad una cifra di meno di un quarto di quella indicata in citazione e nel periodo di quasi venti anni, e pertanto ben potevano essere intese, così come dedotto dalla convenuta, come normale contribuzione ai bisogni della famiglia.

Per queste ragioni, il giudice emiliano ha disposto il rigetto della domanda attorea.

La redazione giuridica

Leggi anche:

DIVORZIO: RIDOTTO L’ASSEGNO PERCHE’ L’EX PAGA MUTUO E FINANZIAMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui