Non può farsi ricadere l’obbligo negoziale assunto direttamente dalla ex moglie, quale cointestataria del contratto di mutuo gravante sulla casa di sua esclusiva proprietà, prevedendo un incremento dell’assegno di divorzio in misura pari all’entità di tale obbligo

La vicenda

Dopo lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa, il Tribunale di Roma aveva disposto l’assegnazione della casa familiare all’ex moglie, con cui viveva la loro unica figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; nonché un assegno divorzile in suo favore dell’importo di 2.000,00 euro quale contributo al suo mantenimento e un assegno di 1.500,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Dalle indagini della polizia tributaria era emerso che l’ex coniuge obbligato era un medico in pensione che traeva i suoi redditi anche dalla locazione di vari immobili di sua proprietà (nove oltre alla casa familiare), locati ad una società esercente attività alberghiera in Roma; disponeva, inoltre, di alcuni valori mobiliari (quali fondi comuni e titoli, nonché giacenze su conto corrente).

Era stato inoltre accertato che egli sosteneva integralmente il mutuo gravante sulla ex casa familiare, cointestato con la moglie, per il quale versava un rateo mensile di 4.200,00 euro circa, nonché un finanziamento (contratto per contribuire all’acquisto di una casa divenuta di proprietà esclusiva della moglie) dell’importo di 595,26 euro; ed infine, corrispondeva per la casa di abitazione un canone di locazione di 1.300,00 euro mensili.

Ebbene, quest’ultimo, dopo aver rappresentato la riduzione dei propri redditi e l’aumento delle spese per il mantenimento della moglie e della figlia, per il mutuo sulla casa familiare e degli altri finanziamenti ha adito il Tribunale di Roma, al fine di ottenere la riduzione dell’assegno dovuto a moglie e figlia.

Il giudice capitolino, considerata la complessiva situazione patrimoniale delle parti e la capacità contributiva del ricorrente, nonché valutato l’elevato tenore di vita familiare e tenuto conto del decremento dei redditi da quest’ultimo lamentati a causa del pagamento integrale del mutuo e dei vari finanziamenti ha confermato la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 1.500,00 euro mensili; oltre al pagamento del 50%, delle spese straordinarie.

La determinazione dell’assegno divorzile

Ai fini invece della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, l’adito tribunale ha tenuto conto, invece, del fatto che quest’ultima fosse una donna ultrasessantenne, casalinga, e pertanto, priva di capacità lavorativa specifica e di concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e di una posizione previdenziale adeguata. Era, pacifico, inoltre, che in costanza di matrimonio, durato circa 22 anni, ella si fosse occupata esclusivamente della famiglia, così consentendo al marito, un medico un pensione, di occuparsi appieno della sua attività professionale, contribuendo, perciò, alla sua realizzazione lavorativa e all’incremento del patrimonio familiare.

Il giudice capitolino (sentenza n. 13023/2019) ha anche preso in considerazione il fatto che il mutuo gravante sulla casa familiare, benché cointestato tra le parti, non fosse mai stato corrisposto dalla moglie, pro quota, ma sempre integralmente dal marito, il quale aveva continuato a provvedere anche in corso di causa ai relativi pagamenti.

Di tale sostanziale “accollo interno” il Tribunale ne ha tenuto conto ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile.

In caso, invece, di mancato pagamento, da parte dell’ex coniuge, del finanziamento contratto per compare la seconda casa di proprietà esclusiva della moglie, ella potrà farlo valere solo in sede di regresso in quanto coobbligata, ma certamente non si tratta di circostanza idonea a determinare un corrispondente incremento dell’assegno divorzile alla stessa dovuto, non essendo tale emolumento deputato a garantire l’adempimento degli obblighi negoziali del coniuge obbligato alla corresponsione di tale assegno.

In altre parole, sull’ex coniuge non può farsi ricadere l’obbligo negoziale assunto direttamente dalla ex moglie, quale cointestataria del contratto di mutuo gravante sulla casa di sua esclusiva proprietà, prevedendo un incremento dell’assegno divorzile in misura pari all’entità di tale obbligo, non essendo l’assegno divorzile deputato all’adempimento degli obblighi negoziali liberamente assunti dalla beneficiaria.

Per tutti questi motivi, è stato confermato l’obbligo a carico dell’ex marito di corrispondere all’altra parte, un assegno di mantenimento, ma in misura ridotta a quello già disposto in sede di separazione, pari cioè a 1.800,00 euro mensili.

La redazione giuridica

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