Respinto il ricorso di un uomo contro l’annullamento della sentenza di primo grado per difetto di sottoscrizione del giudice cessato dall’ufficio per collocamento a riposo
Difetto di sottoscrizione del giudice ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ. Questa la motivazione con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado che condannava l’Inps a risarcire in solido con gli altri intimati il danno procurato a un uomo per l’erronea valutazione di un locale ad uso di cantina acquisito nell’ambito della cartolarizzazione degli immobili pubblici.
Il Giudice del gravame, nello specifico, osservava che la causa era stata trattenuta in decisione dal giudice di primo grado all’udienza del 25.10.2006, ma era stata decisa con sentenza pubblicata il 21.12.2009 “allorché il prefato decidente era cessato dall’ufficio per collocamento a riposo”. Pertanto la sentenza, essendo stata pronunciata da un soggetto non più appartenente all’ordine giudiziario, doveva ritenersi emessa “a non iudice”. Da li la decisione di rimettere gli atti al giudice di primo grado.
Nel ricorrere per Cassazione contro la pronuncia della Corte territoriale l’uomo eccepiva che il Collegio di appello non si sarebbe attenuto al principio dell’ultrattività delle funzioni giudiziarie e non avrebbe considerato che per valutare se il decidente sia provvisto della necessaria potestas iudicandi occorre riferirsi al momento in cui la sentenza è deliberata. A suo avviso, pertanto, la sentenza di primo grado non poteva reputarsi nulla essendo stata la causa trattenuta in decisione prima del collocamento a riposo del magistrato che l’aveva pronunciata.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5137/2020, ha respinto le argomentazioni proposte perché infondate.
Gli Ermellini hanno spiegato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell’esistenza, validità ed efficacia di quest’ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell’incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell’ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia”. Nel caso in esame, era stato appurato che la data di deliberazione fosse successiva a quella di collocamento a riposo del decidente. Da li la decisione di respingere il ricorso.
La redazione giuridica
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