Respinto il ricorso per cassazione di un cittadino senegalese contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale umanitaria

Si era visto rigettare, sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, la domanda di protezione internazionale umanitaria. L’uomo, cittadino di origini senegalesi, aveva quindi proposto ricorso per cassazione, eccependo, come unico motivo che il Giudice di secondo grado non si sarebbe avveduto che “il provvedimento redatto in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritto con firma digitale” presentava delle evidenti anomalie. In particolare, almeno una delle firme, quella del giudice di prime cure, non sarebbe stata valida e la pagina contenente il dispositivo dell’ordinanza impugnata, risultava modificata.

La Suprema Corte, tuttavia, con l’ordinanza n. 2307/2020, ha ritenuto il ricorso inammissibile.

I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato, infatti, come, dal ricorso presentato non si capiva perché mai la firma fosse da considerare invalida e, cioè, in che cosa essa mancasse di conformità rispetto alla previsione legale. Stesso discorso per la presunta modifica della pagina contenente il dispositivo dell’ordinanza.

Gli Ermellini hanno inoltre evidenziato che, a fondamento della dedotta invalidità della sottoscrizione del giudice, il ricorrente aveva depositato uno screenshot dell’ordinanza allegato al ricorso.

Produzione, quest’ultima, inammissibile in quanto non attinente né alla nullità della sentenza impugnata, né all’ammissibilità del ricorso.

L’art. 372 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che nel proporre un’impugnazione “non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso”.

Peraltro, nel caso esaminato, l’ordinanza impugnata era stata depositata il 10 agosto 2016 e notificata per esteso al difensore dell’appellante per via telematica il successivo 2 agosto 2016, mentre l’appello era stato proposto soltanto il 30 ottobre 2016, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 702 quater c.p.c.

La redazione giuridica

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