Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna era accusata del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità per non aver spostato la sua vettura, che intralciava il traffico su una via pubblica

Si era rifiutata di eseguire il provvedimento impartitole da un pubblico ufficiale, ovvero di spostare la sua autovettura, che intralciava il traffico su una via pubblica. Per tale condotta la donna era stata ritenuta, in sede di merito, colpevole del reato di cui all’art. 650 del codice penale, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, motivato da ragioni di ordine pubblico.

Nel ricorrere per cassazione, la donna eccepiva, tra gli altri motivi, violazione della legge penale in relazione all’art. 9, I. 689/1981 e vizio di motivazione. A suo dire, infatti, il fatto non avrebbe costituito reato ma violazione di norma amministrativa. Ciò in quanto, nella vicenda in questione, il Codice della strada si poneva in rapporto di specialità rispetto all’art.650 c.p.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4177/2020, ha effettivamente ritenuto fondato il ricorso.

Dalla sentenza impugnata, infatti, era emerso che all’imputata veniva addebitato di non aver ottemperato a un provvedimento verbale emesso da un agente della Polizia municipale. L’ordine era stato impartito perché l’autovettura era rimasta parcheggiata al centro della carreggiata di una pubblica strada che doveva essere attraversata da un autobus turistico. Pertanto, l’obiettivo dell’agente era quello di garantire il corretto andamento della circolazione stradale, cioè la fluida viabilità.

Il comando, quindi – sottolineano dal Palazzaccio – non era finalizzato ad assicurare la conservazione dell’ordine pubblico, che concerne, invece, le condizioni del regolare svolgimento della vita civile, nel suo complesso.

In presenza di tale situazione, dunque, il provvedimento dell’Autorità, disatteso dalla ricorrente, non poteva qualificarsi – a differenza di quanto ritenuto erroneamente dal Tribunale – come motivato da ragioni di ordine pubblico, né appariva riconducibile ad alcuna delle altre ragioni indicate nell’art. 650 cod. pen. Da escludersi, quindi, che il comportamento avesse integrato il reato contravvenzionale previsto da tale norma.

Da li la decisione dei Giudici Ermellini di annullare la sentenza senza rinvio.

La redazione giuridica

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