Non viola la Costituzione la norma che prevede la pena fino a tre anni di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

La vicenda

Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Il tribunale piemontese era stato chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza di un’imputata in ordine al delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. per aver rivolto frasi ingiuriose («vi dovete vergognare siete delle bestie») all’indirizzo degli agenti di polizia in servizio di vigilanza dinanzi al Palazzo di giustizia di Torino, alla presenza di più persone (gli altri manifestanti e i passanti).

La questione di legittimità costituzionale

Ebbene la questione di legittimità costituzionale era stata formulata dalla difesa dell’imputata all’esito del dibattimento. La questione era stata poi accolta dal giudice rimettente alla luce delle seguenti motivazioni.

Secondo il Tribunale di Torino vi sarebbe una disparità di trattamento, non giustificabile secondo il principio di cui all’art. 3 Cost., tra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al censurato art. 341-bis cod. pen., punito con la reclusione fino a tre anni (e dunque con la pena minima di quindici giorni di reclusione, giusta il disposto dell’art. 23 cod. pen.), e il delitto di «oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario» di cui all’art. 342 cod. pen.: fattispecie, quest’ultima punita con una mera pena pecuniaria (la multa da 1.000 a 5.000 euro).

La pena massima edittale di tre anni di reclusione prevista dall’art. 341-bis cod. pen. si porrebbe anche in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost. e dalle norme comunitarie (art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo).

Secondo il giudice rimettente l’unico rimedio a tali vizi di legittimità sarebbe quello di sostituire la cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. con quella stabilita per il delitto di cui all’art. 342 cod. pen.

La pronuncia della Consulta

Ebbene, lo 20 scorso dicembre è stata depositata la pronuncia della Corte costituzionale (n. 284/2019) che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino.

Secondo i giudici della Consulta la disparità di trattamento tra la cornice edittale (reclusione da quindici giorni a tre anni) prevista per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e quella (multa da 1.000 a 5.000 euro) stabilita per il delitto di oltraggio ad un corpo politico, sarebbe sorretta da sufficienti ragioni giustificative, e come tale, non in contrasto con le norme costituzionali.

L’excursus storico dei due reati

Nel disegno originario del codice Rocco la fattispecie di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario era connotata da maggior gravità rispetto all’oltraggio al singolo pubblico ufficiale, come era reso evidente dalla previsione di un più elevato massimo edittale (tre anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 342 cod. pen. contro i due stabiliti dall’art. 341 cod. pen.).

Tale rapporto di gravità scalare tra i due delitti fu poi confermato dalle novelle legislative del 1999 e del 2006, con le quali si procedette dapprima all’abrogazione dell’art. 341 cod. pen. – mantenendosi però l’incriminazione di cui all’art. 342 cod. pen., in ragione evidentemente della sua ritenuta maggiore gravità –; e poi alla sostituzione della pena detentiva originariamente prevista da quest’ultima norma con una pena meramente pecuniaria, la quale assicurava però il contestuale inquadramento come delitto della fattispecie ivi prevista, a fronte dell’avvenuta depenalizzazione dell’oltraggio “individuale”.

Il rapporto tra i rispettivi quadri edittali previsti per i due delitti è mutato (invertendosi) soltanto in seguito alla scelta del legislatore del 2009 di criminalizzare nuovamente l’oltraggio “individuale”, attraverso l’introduzione dell’art. 341-bis cod. pen. oggetto della censura di illegittimità costituzionale.

La disparità di trattamento

Ebbene, la disparità di trattamento sarebbe giustificata dal fatto che “nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, l’oltraggio si configura dunque come delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale, non diversamente da quanto accade – per l’appunto – per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.: delitto, quest’ultimo, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto all’oltraggio, in relazione al non remoto pericolo che la reazione verbale contro il pubblico ufficiale possa trasmodare in un’aggressione minacciosa o addirittura violenta nei suoi confronti, ad opera dello stesso autore del reato o dei terzi che, secondo la nuova formulazione, debbono necessariamente essere presenti al momento del fatto. Pericolo particolarmente acuto nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni pubbliche, come era accaduto proprio nel caso oggetto d’esame.

Tale specifica dimensione  – ha aggiunto la Consulta – offensiva non è invece presente – se non in termini del tutto sfumati ed eventuali – nel delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, che si limita a richiedere che l’espressione offensiva sia profferita «al cospetto» del corpo, della sua rappresentanza o del collegio, ovvero addirittura mediante comunicazione offensiva “a distanza” diretta ai destinatari, senza esigere alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell’ufficio da parte dell’istituzione offesa”.

La proporzionalità della pena

Parimenti non è stata ritenuta fondata la censura formulata con riferimento al principio di proporzionalità della pena: nella specie il rimettente aveva incentrato la propria censura sull’asserita sproporzione del massimo edittale di tre anni di reclusione previsto per il delitto di oltraggio. Ma tale censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione: ed invero, il Tribunale non aveva specificato le ragioni per cui aveva ritenuto di non poter infliggere all’imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto, purché non inferiore al minimo legale di quindici giorni di reclusione, e tale comunque da poter essere – come di solito accade in questi casi – condizionalmente sospesa, ovvero convertita in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La redazione giuridica

Leggi anche:

IL VERBALE REDATTO DAL PUBBLICO UFFICIALE DOPO IL SINISTRO FA PIENA PROVA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui