Un conducente aveva impugnato il verbale di contestazione, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per aver commesso violazione degli artt. 146 e 148 del Codice della Strada

Dal verbale era emerso che questi, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso di veicoli fermi in colonna e in prossimità di una curva, cagionava un incidente stradale con lesione a terzi.
Ma il ricorso fu respinto. Con tale pronuncia il Giudice di Pace aveva fondato la propria decisione sostanzialmente affermando la maggiore solidità della ricostruzione operata dagli Agenti accertatori, in quanto, in parte, sorretta da fede privilegiata quanto ai fatti accertati e in parte rafforzata dalle testimonianze raccolta nell’immediatezza dei fatti, laddove la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente era fondata unicamente, su una testimonianza resa al difensore in epoca successiva.
La decisione trovava conferma anche in appello, fino al giudizio per Cassazione.
Il ricorrente insisteva sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro, non tenendo conto che si siffatto verbale hanno fede privilegiata solo le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Peraltro, il Tribunale non aveva neppure tenuto conto delle ulteriori emergenze processuali in suo favore.

Il valore della pubblica ricostruzione dell’incidente

E’ principio consolidato che l’atto pubblico (e quindi, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanza istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Ebbene, nel caso in esame, il giudice dell’appello, proprio affermando che la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti nell’immediatezza dell’incidente, era non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco, aveva fatto buon governo della norma dettata dall’art. 2700 c.c.
Anzi, dalla decisione impugnata era emerso che il Tribunale aveva operato una autonoma ricostruzione del sinistro, sebbene coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti e solo dopo aver valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la dichiarazione di un testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, oltre che gli ulteriori dati “tecnici” riportati nel verbale contestato.
Per tutti questi motivi, il ricorso dell’automobilista è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

 
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