L’immediatezza della contestazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, è requisito necessario e, pertanto la sua assenza non costituisce mera irregolarità, ma è sanzionabile, al contrario, con la condanna del datore di lavoro all’indennità prevista dal comma 6° dell’art. 18 L. 300/1970
La vicenda
La dipendente di una società era stata licenziata a causa della sua assenza ingiustificata dal lavoro, protratta per quindici giorni.
Ebbene, a disporre la sanzione espulsiva per il caso in esame, era lo stesso CCNL di categoria; ma il recesso del datore di lavoro, sebbene legittimo, difettava del requisito della immediatezza della contestazione.
Si trattava allora di capire se l’assenza di siffatto requisito costituisce una ipotesi di mera irregolarità o di un vizio ben più grave?
La differenza in realtà, non è di poco conto posto!
La Corte territoriale, ritenendo che il requisito della immediatezza della reazione datoriale è richiesto solo in caso di licenziamento per giusta causa e non anche in quello di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, aveva convertito d’ufficio il provvedimento espulsivo nella prima tipologia.
Ma per i giudici della Cassazione tale ragionamento è errato e pertanto, andava riformato ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
L’errore della sentenza impugnata consisteva nell’aver confuso il requisito dell’immediatezza insito nel concetto di giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, valido anche per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, trattandosi anche in tal caso di sanzione disciplinare (Cass. n. 14324/2015).
D’altra parte – aggiungono gli Ermellini – siffatta ultima violazione è sanzionata dal comma 5 del novellato art. 18 L. n. 300/70, cioè con il pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva da determinarsi fra un minimo e di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Per questo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito ai fini della sua determinazione, oltre che per la regolamentazione delle spese.
Resta il fatto – concludono i giudici della Suprema Corte di Cassazione – che alla lavoratrice, licenziata in tronco spetta anche l’indennità sostitutiva del preavviso, già richiesta in sede di ricorso al primo giudice, laddove dovesse provare l’esistenza anche di un solo giustificato motivo soggettivo.
La redazione giuridica
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