È legittima la confisca del denaro rinvenuta nell’appartamento dell’imputato con riguardo al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti?

La vicenda

Il Tribunale di Tivoli aveva condannato i due imputati (marito e moglie) alla pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art.73, comma 4, D.P.R.n.309/90 avente ad oggetto l’illecita detenzione a fini di spaccio per essere stati rinvenuti all’interno della propria abitazione circa 945 grammo di hashish e 32 grammi di marijuana per un totale di 1807 dosi medie singole, ed aveva ordinato la confisca anche della somma di Euro 5.000,00 considerata provento o profitto dell’attività illecita.

In particolare il giudice di primo grado aveva ritenuto non credibile che tale somma fosse frutto di un recente regalo di nozze.

Contro la citata sentenza del giudice laziale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente alla confisca del denaro, deducendo con unico articolato motivo il vizio di motivazione.

In punto di diritto sono stati richiamati precedenti giurisprudenziali ove si è affermato che la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell’art. 12-sexies della legge n.356/1992 impone l’enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato e l’esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato medesimo o la sua effettiva attività economica.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 69/2020). Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione n.20381 del 26/09/2019 è ammissibile, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza personali e patrimoniali.

Tanto premesso il Supremo Collegio ha confermato la pronuncia della corte territoriale e ha riconosciuto come sussistente e commesso dall’imputato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La confisca del denaro frutto dello spaccio rinvenuto nell’abitazione dell’imputato

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “E’ illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art.240, comma primo, cod.pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere” (Sez.3, n.7074 del 23/01/2013).

Nel caso in esame il Tribunale aveva fatto riferimento all’art.240, comma 2, n.2) cod.pen. per quanto riguarda la confisca dello stupefacente, ed aveva disposto la confisca del denaro ai sensi del comma primo, “trattandosi di provento o profitto del reato contestato e non risultando credibile che tale cospicua somma di denaro [potesse essere] riferibile ad un recente regalo di nozze ricevuto dagli imputati”.

Il Tribunale aveva dunque, motivato la confisca anche sulla base della valutazione della non credibilità delle dichiarazioni difensive dell’imputato.

Ebbene sul punto si è anche detto che “In tema di patteggiamento, anche dopo l’estensione dell’applicabilità, per effetto dell’art.12-sexies della legge n.356 del 1992 (oggi riprodotto nell’art.240 bis cod.pen. cui fa rinvio l’art.85-bis inserito nel D.P.R.n.309/90 dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, intitolato alla “riserva di codice”) della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art.240 cod.pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza” (Sez.2, n.3247 del 18/09/2013).

La decisione

In definitiva i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto sufficiente la motivazione della corte d’appello, laddove aveva dato atto sia della suddivisione della cospicua somma in banconote anche di piccolo taglio sia del fatto che il denaro fosse stato ritrovato in una busta posizionata vicino allo stupefacente.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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