L’imputato, accusato di furto con strappo in treno di un telefono cellulare, lamentava che dal momento che il mezzo era fermo, il delitto non si differenziava da un normale furto commesso in qualunque altro luogo

Con la sentenza n.28/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito per il reato di furto con strappo in treno di un telefono cellulare.

L’imputato, nel rivolgersi ai Giudici di Piazza Cavour, chiedeva l’annullamento della sentenza di appello. Tra i motivi di impugnazione, in particolare, lamentava la violazione dell’art. 625, primo comma, n. 8-bis del codice penale, ovvero l’applicazione della circostanza aggravante per il fatto commesso all’interno di un mezzo pubblico di trasporto.

A suo avviso tale aggravante era una specificazione della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. Pertanto poteva concepirsi solo laddove il treno a bordo del quale il furto era stato commesso fosse stato in movimento. Solamente in tale ipotesi, infatti,  l’autore del delitto poteva approfittare dello stato di distrazione della vittima.

Nel caso di specie, invece, il treno era fermo alla stazione con le porte aperte e la vittima stava telefonando proprio mediante l’apparecchio che aveva costituito oggetto del furto. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il delitto non si differenziava da un normale furto commesso in qualunque altro luogo.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di respingere il ricorso, ritenendolo inammissibile.

I Giudici Ermellini hanno rilevato come nella sentenza di appello si evidenziasse che il treno era affollato e che l’imputato aveva approfittato dell’affollamento per impossessarsi del telefono cellulare oltre che della circostanza che il treno si era fermato ad una stazione e stava per ripartire, e si era allontanato dal mezzo approfittando della chiusura delle porte, intervenuta subito dopo l’impossessamento del telefono.

La decisione di secondo grado risultava quindi pienamente conforme al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale sussiste la ratio di maggior tutela dell’utente di un mezzo di pubblico trasporto in tutti i casi in cui egli vede minorate le sue capacità di difesa e di vigilanza dalla pressione degli altri viaggiatori e dal limitato periodo di apertura delle porte del veicolo.

La redazione giuridica

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