Chirurgia estetica: il raggiungimento del risultato non entra nelle obbligazioni del chirurgo, che abbia senza colpa eseguito l’atto chirurgico

La vicenda

Una paziente aveva citato in giudizio un chirurgo estetico, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di 317.011,12 euro, quale risarcimento dei danni derivati dalla errata e negligente esecuzione dell’intervento di mastoplastica additiva eseguito nell’ottobre del 2007.

La donna aveva infatti dichiarato di essere affetta da ipomastia mammaria bilaterale, asimmetria del seno e ptosi; tuttavia, l’intervento non fu risolutivo del problema estetico. Infatti, il difetto di simmetria del seno rimase, anche dopo l’operazione; cosicché ella decise di sottoporsi ad altri due interventi, sempre eseguiti dallo stesso chirurgo; ma anche questi ultimi non furono risolutivi ed anzi rimasero postumi invalidanti quantificati nella misura del 40%.

A detta della paziente la responsabilità del chirurgo non era data soltanto dalla inesatta, imperita e negligente esecuzione degli interventi chirurgici, tutti di routine, ma anche dalla mancanza di adeguata informazione sulla natura, descrizione, effetti, rischi, complicanze ed alternative all’intervento medesimo. Ella tuttavia, non fu in grado di allegare al giudizio le relative cartelle cliniche poiché erano state smarrite.

Prima di entrare nel merito della domanda, il Tribunale di Velletri (sentenza n. 366/2020) ha ribadito che il rapporto paziente – struttura sanitaria pubblica o privata è di natura contrattuale (Cass. SSUU 577/2008).

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che per delineare e individuare la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è del tutto irrilevante la circostanza che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore di servizi, in considerazione del fatto che l’eventuale violazione di detti obblighi incide sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.

Ciò premesso, la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale (o in clinica privata per quanto sopra esposto), ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto; a sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nel confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, ha natura contrattuale.

La responsabilità della struttura sanitaria

Ne consegue, che la responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti di inadempimento (quali, ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento della obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (Cass. 12362/2006; 4400/2004).

Conformemente ai principi espressi in materia di inadempimento contrattuale (Cass. Sez. Unite 13533/2001), il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato eziologicamente rilevante.

Ebbene, tornando al caso in esame, l’adito tribunale ha osservato che la paziente non aveva evocato in giudizio la struttura sanitaria, ma soltanto il medico chirurgo che le aveva praticato gli interventi chirurgici al quale aveva chiesto la condanna al risarcimento del relativo danno.

L’azione risarcitoria

A tal proposito, è stato evidenziato che qualora il paziente – danneggiato agisca in giudizio nei confronti del medico con il quale è venuto in “contatto” presso la struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata non già in base agli elementi della responsabilità contrattuale di cui agli articoli 1218 e seguenti c.c., bensì sulla scorta degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano di cui all’articolo 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare e, segnatamente, la colpa del medico, l’insorgenza e/o l’aggravamento di una patologia già esistente nonché il messo eziologico tra la condotta latu sensu colposa del medico (in termini di negligenza, imperizia ed imprudenza) ed il danno cagionato al paziente.

Tanto premesso la domanda della parte attrice è stata rigettata, non essendo state prodotte, in quanto smarrite, le cartelle cliniche afferenti il secondo, terzo e quarto intervento. La mancata produzione di tali documenti, che la struttura sanitaria ha l’obbligo di custodire e conservare, non ha consentito al giudice di merito di ricostruire la storia clinica e anamnestica della paziente e, in particolare, non ha permesso di accertare se e fino a che punto gli interventi successivi fossero legati al primo intervento di mastoplastica additiva, in termini di atti tesi a risolvere la prospettata cattiva esecuzione del primo intervento.

Come è noto, è onere del paziente danneggiato dall’atto chirurgico allegare e dimostrare la colpa del chirurgo, prospettando non solo la errata esecuzione dell’intervento ma anche i disturbi e le patologie derivati dall’atto errato.

La produzione della cartella clinica costituisce pertanto espressione di un preciso assolvimento dell’onere probatorio in capo al paziente che agisca per conseguire il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che dalla cartella clinica, che contiene non solo la descrizione dell’atto chirurgico eseguito ma anche il consenso informato, il diario clinico giornaliero con la somministrazione di terapia farmacologica, le eventuali complicanze insorte dopo l’intervento, è possibile ricostruire la storia del paziente e verificare l’eventuale sussistenza di errori diagnostici, terapeutici, o esecutivi nel compimento dell’atto chirurgico.

Peraltro, l’incaricato CTU aveva evidenziato che il primo intervento (mastoplastica additiva), del quale era stata prodotta la cartella clinica, era stato correttamente eseguito; peraltro come è noto, “il raggiungimento del risultato non entra nelle obbligazioni del chirurgo, che abbia senza colpa eseguito l’atto chirurgico”.

La domanda risarcitoria è stata, dunque, inevitabilmente rigettata.

Allo stesso modo è stata respinta la domanda risarcitoria afferente la prospettata mancanza di consenso informato, siccome non sostenuta dall’adeguato onere di allegazione.

Anche al riguardo, l’attrice aveva omesso di specificare se la mancanza di una adeguata informazione avesse “inciso, limitandolo od escludendolo, sul diritto all’autodeterminazione, ovvero sul diritto alla salute nel senso che, se adeguatamente informata, ella non si sarebbe sottoposta all’intervento”.

La redazione giuridica

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