Successione: chi paga la parcella del professionista se il cliente decede?

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In presenza di un debito ereditario è necessario provare l’esistenza di altri coeredi e il loro titolo alla successione ai fini della divisione proquota

“In presenza di un debito ereditario, chi eccepisce l’esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica, il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi.”

In tal senso si è espressa la Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 17122 del 13 agosto 2020).

La vicenda trae origine dalla chiamata in giudizio effettuata da un Avvocato, per il pagamento della propria parcella, nei confronti della moglie del cliente deceduto.

L’Avvocato, nello specifico, chiedeva in giudizio alla moglie del cliente defunto la condanna al pagamento del compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta in suo favore nel procedimento di separazione giudiziale.

Il Tribunale accoglieva la domanda del professionista.

Avverso l’Ordinanza di accoglimento del  Tribunale la donna propone ricorso per Cassazione.

La donna  lamenta che la decisione impugnata è stata erroneamente fondata sul  presupposto che lei fosse l’unica erede del defunto.

Lamenta, inoltre, che  non esiste disposizione che stabilisca che in presenza di più chiamati all’eredità, chi accetti l’eredità e assuma così la qualità di erede debba pagare interamente un debito ereditario.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso della donna.

Difatti la stessa  è obbligata al pagamento dell’intera somma spettante al professionista, in quanto, se non vi è dubbio sulla sua qualità di erede, non è stata comunque provata la invocata qualità di eredi dei fratelli del marito deceduto.

Ribadiscono gli Ermellini “chi eccepisce l’esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi”.

Vengono dunque considerate infondate le argomentazioni della donna sull’orientamento che  distingue l’ambito di operatività dell’art. 752 c.c., relativo ai rapporti tra coeredi, e quello dell’art. 754 c.c., secondo cui i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l’adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria.

Il ricorso viene rigettato e la donna viene condannata al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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