Riduzione dei posti letto e riorganizzazione dell’azienda ospedaliera

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La riduzione dei posti letto e delle attività per riorganizzazione non costituisce lesione alla professionalità del Primario che non può proseguire la ricerca

“La peculiarità della qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale – necessariamente a termine – conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato”. In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 17636 del 1 luglio 2019). La Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda del Primario dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria di ripristinare i posti letto dei pazienti affetti da fibrosi cistica e proseguire le ricerche e gli studi quale referente della Regione Piemonte per il centro di riferimento della fibrosi cistica. Secondo la Corte d’Appello le risultanze istruttorie confermavano che la riduzione dei posti letto dipendesse dall’effettiva riorganizzazione dell’attività ospedaliera e che la riduzione delle attività interne -di cui il Primario era dirigente- non avesse leso la sua professionalità, intesa come insieme dei compiti relativi alla struttura assegnata.

E che “è la struttura complessa a caratterizzare l’incarico dirigenziale, con conseguente equivalenza delle patologie ad essa pertinenti e delle relative prestazioni, non potendo ritenersi che le attività connesse alla fibrosi cistica valessero a connotare il detto incarico», atteso che «nel settore pubblico, ex art. 52 d.lgs. 165/2001, (deve) aversi riguardo ad un concetto di equivalenza formale delle mansioni ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile dal giudice, indipendentemente dalla professionalità acquisita”.

Avverso tale pronunzia il Primario ricorre in Cassazione lamentando che la riorganizzazione aziendale aveva avuto risvolti significativamente lesivi sulla propria professionalità.

La Suprema Corte non condivide le doglianze e rigetta il ricorso.

Gli Ermellini specificano che “non è applicabile al rapporto dirigenziale l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente” e che, inoltre, “quanto alla dirigenza sanitaria, inserita “in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello” (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è ribadita dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 […] secondo cui nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art. 2103, comma 1, c.c.”.

Egualmente gli Ermellini ritengono infondata la doglianza sulla non contestazione dei fatti e al riguardo evidenziano che “la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale bensì un mero elemento di prova sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell’accertamento dei medesimi fatti con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio”.

Avv. Emanuela Foligno

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