Rapporto tra polizza R.C. del medico e della struttura sanitaria

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clausola claims made

Un contratto di assicurazione può risultare in eccesso rispetto ad altra polizza solo se i due contratti coprono il medesimo rischio

Un contratto di assicurazione può risultare in eccesso rispetto ad altra polizza solo se i due contratti coprono il medesimo rischio. Ma così non è tra la polizza personale del medico e quella che copre la responsabilità civile della struttura sanitaria presso cui questi opera.

Tale è il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, Sentenza n. 30314 del 21 novembre 2019).

La vicenda trae origine dall’azione proposta da una donna nei confronti di una Casa di Cura privata e di uno dei Medici appartenenti conseguente alla cattiva esecuzione dell’operazione di installazione di una protesi all’anca cui la stessa si era sottoposta presso la suddetta casa di cura.

La Casa di cura chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni la quale, tuttavia, eccepiva l’inoperatività della polizza. Il tribunale emetteva sentenza di accoglimento della domanda dell’attrice, condannando i convenuti in solido a risarcirle i danni pari ad oltre € 12.000,00 e l’assicurazione a tenere indenne la casa di cura.

La Compagnia assicuratrice della Casa di cura impugnava in appello.

La Corte territoriale riformava la pronunzia di prime cure e affermava che “sulla base del contratto fosse necessario distinguere tra danni direttamente provocati dalla clinica come struttura, per i quali la stessa rispondeva direttamente, e danni provocati dall’operato del medico, per i quali rispondeva anche la clinica a titolo di responsabilità indiretta, ed in relazione ad essi ulteriormente distinguere se il medico responsabile fosse dipendente o meno della casa di cura; nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, riteneva applicabile la norma delle condizioni particolari di polizza e, quindi, operativa la cospicua franchigia ivi prevista (1.500.000.000 lire), che di fatto rendeva inoperativa la garanzia assicurativa.”

La Casa di cura ricorre in Cassazione lamentando la errata interpretazione dei contratti assicurativi, primo tra tutti il canone centrale di interpretazione letterale.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato.

Infatti, per la tesi della casa di cura ricorrente la sentenza impugnata aveva erroneamente reputato inoperativa la garanzia assicurativa affermando che il contratto inter partes dovesse essere interpretato nel senso che, in caso di danno provocato a terzi da medici operanti presso la casa di cura ma non dipendenti da essa, la copertura assicurativa fosse limitata ad operare solo oltre il rischio coperto dalla assicurazione personale del medico e, comunque, sarebbe stata operativa solo per il danno eccedente la esosa franchigia.

Per la casa di cura, così argomentando il giudice di primo grado aveva di fatto disapplicato i criteri interpretativi di legge o ad essi aveva dato erronea applicazione, senza tenere nella dovuta considerazione l’effettivo contenuto della clausola e, quindi, che essa si riferisse alla copertura assicurativa garantita al medico dalla polizza stipulata dalla casa di cura.

Ancora più nello specifico, la ricorrente segnalava che il testo del contratto avrebbe dovuto essere ricostruito tenendo presente l’esistenza di ben tre disposizioni: (1) una disciplinante la responsabilità diretta della casa di cura, (2) un’altra disciplinante la responsabilità indiretta della casa di cura, per fatto dei suoi dipendenti e di altri soggetti per i quali debba rispondere, (3) e l’ultima disciplinante la responsabilità dei medici, fornendo a quei medici che operano nella struttura sanitaria una garanzia aggiuntiva rispetto alla propria assicurazione personale, destinata ad operare ‘a secondo rischio’, per i danni superiori al tetto indicato nella polizza qualora g detti medici non fossero coperti dalla loro assicurazione privata contro i danni.

La Suprema Corte evidenzia che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’interpretazione del contratto è riservata al Giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione.

In altri termini, l’ intervento di legittimità può riguardare unicamente  l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il Giudice di merito si sia valso per assolvere i compiti e lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento od in errore di diritto.

La Corte ricorda che “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e dalle espressioni utilizzate”.

La formulazione letterale  va verificata nella proiezione del contratto in concreto, compresa l’interazione delle singole clausole presenti nel contratto.

Difatti, per “senso letterale delle parole” deve intendersi tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni sua parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

Ciò sottolineato, gli Ermellini evidenziano che il Giudice di merito, effettivamente, interpretava la polizza assicurativa limitandosi a una sola clausola contrattuale e ometteva di considerare il tenore letterale.

E che, affinché un contratto di assicurazione possa operare in eccesso rispetto ad un’altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio.

Pertanto, se un Medico operante all’interno di una struttura sanitaria stipula un’assicurazione personale, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso, in quanto ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare.

Infatti, nell’assicurazione di responsabilità civile il rischio oggetto del contratto è l’impoverimento dell’assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall’assicurato.

Invece, l’assicurazione della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria.

Pertanto, i due contratti sono diversi, i due rischi altrettanto e anche i due assicurati.

Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi non può mai sussistere né coassicurazione, né assicurazione plurima, né copertura a secondo rischio.

Per tali ragioni la Suprema Corte accoglie il ricorso e  cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condannando l’assicurazione a tenere indenne la Casa di cura da tutte le somme che quest’ultima ha pagato o dovesse pagare alla paziente danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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