Il termine di decadenza per proporre la domanda di indennizzo Legge Pinto decorre dalla fine della fase esecutiva
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI Civile – 2, Ordinanza n. 15501 del 21 luglio 2020), il termine di decadenza di cui all’art. 4 L. n. 89/2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, decorre dalla definitività della decisione che conclude la fase esecutiva, o di ottemperanza eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia di quest’ultimo possa ridondare in suo pregiudizio.
Con ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001 veniva chiesto il risarcimento del danno per irragionevole durata di una causa iniziata nel 2009 e avente ad oggetto equa riparazione.
La causa veniva definita nell’ottobre 2012.
Successivamente, nel gennaio 2014, veniva intrapreso anche il procedimento di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
Tale procedimento veniva dichiarato improcedibile e l’interessato proponeva un secondo ricorso per ottemperanza nel novembre 2015 e definitosi nel maggio 2016.
L’istanza di ottemperanza veniva rigettata.
In sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, la Corte d’Appello di Roma confermava tale decisione evidenziando l’intervenuta decadenza rispetto al giudizio di cognizione presupposto, per decorso di un periodo eccedente i 6 mesi tra giudizio di cognizione e avvio del giudizio di ottemperanza.
L’interessato ricorre in Cassazione lamentando l’errata valutazione separata, ai fini del computo del termine, tra giudizio di cognizione e quello di ottemperanza.
Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata.
Al riguardo viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 19883/19, e viene evidenziato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 l. n. 89/2001 “la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato – debitore, a differenza da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Roma nell’impugnato decreto, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro 6 mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva”
Ciò in quanto il giudizio di ottemperanza promosso dopo la decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo in parola deve considerarsi pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e dunque in modo unitario rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
Viene pertanto chiarito che l’art. 4 della Legge Pinto nel richiamare la “decisione definitiva”, quale momento di decorrenza del termine di decadenza ivi previsto, deve intendersi riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione o di ottemperanza eventualmente azionata dal creditore.
L’inerzia eventualmente protrattasi non può ripercuotersi a pregiudizio del creditore impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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