Medico accusato di peculato: decide il Giudice civile o la Corte dei Conti?

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omissione di indagini diagnostiche

L’azione civile e l’azione contabile sono reciprocamente indipendenti, anche quanto investono i medesimi fatti materiali, poiché alternative. Il caso di un medico accusato di peculato

Di fronte alle accuse di peculato rivolte al medico decide il giudice civile o la Corte dei Conti? Sull’argomento sono intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio di diritto: “L’azione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti anche quando investono i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non di esclusività”.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 16722 del 5 agosto 2020)

Il Consesso specifica che l’assoluta autonomia dei giudizi è stata consacrata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 104/1989, seguita poi dalla sentenza n. 1/2007.

L’autonomia tra le due azioni emerge anche se si guarda alle rispettive finalità: l’azione contabile ha una funzione prevalentemente sanzionatoria (Cass. S.U. 2/9/2013, n. 20075 e 12/4/2012, n. 5756) e si caratterizza per una “combinazione di elementi restitutori e di deterrenza” (Corte Cost. 20/11/1998, n. 371 e Corte Cost. 30/12/1998, n. 453); non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla mala gestio dell’amministratore o dall’omesso controllo del vigilante; solo in determinati casi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno (Cass. S.U. 2/9/2013, n. 20075); richiede  il dolo o la colpa grave; diversamente, l’azione civile o penale proposta dalle amministrazioni interessate è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice”.

In altri termini, le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali (Cass. S.U. 3/2/1989, n. 664; Cass. S.U. 4/1/2012, n. 11), declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività (Cass. S.U., 22/12/2009, n. 27092)

Nello specifico, un medico professore universitario veniva condannato di peculato per avere trattenuto le somme erogate dai pazienti nell’esercizio dell’attività intra moenia, riscosse senza rilasciare ricevute fiscali.

A titolo di pena accessoria il Medico veniva anche interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e sospeso dal servizio presso l’Università.

Veniva, inoltre, accusato di aver violato il rapporto di esclusiva che lo legava all’Ospedale presso cui prestava servizio per aver svolto attività libero-professionale presso altri studi e cliniche private.

Il Medico propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti e non del Giudice ordinario.

Invece, Giudice contabile e Giudice civile sono alternativi e non esclusivi.

Ciò significa che il mancato esercizio dell’una non costituisce condizione di proponibilità dell’altra. L’unico limite è dato dal divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie che impone di tenere conto, semmai, di quanto già liquidato in sede contabile.

L’azione di responsabilità erariale non interferisce, quindi, con l’eventuale azione di responsabilità amministrativa della P.A. contro il soggetto tenuto alla retribuzione.

Nel caso esaminato viene dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario civile.

Avv. Emanuela Foligno

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