Assegno di inabilità, ricorso nullo se non evidenziati i vizi della CTU

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pensione ordinaria di inabilità

Respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’accertamento dell’invalidità civile e quindi del requisito sanitario utile all’assegno di inabilità

“Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27453/2020 nel respingere il ricorso presentato da un uomo che chiedeva l’accertamento dell’invalidità civile e quindi del requisito sanitario utile alla pensione di invalidità o all’assegno di inabilità.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse evidenziato, rispetto all’accertamento medico legale espletato nella fase dell’ATP, vizi logici o diagnostici, tali da richiedere un nuovo accertamento successivo alla contestazione.

Nell’impugnare la sentenza l’uomo contestava al Giudice a quo di non aver riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla prestazione richiesta, essendosi limitato a recepire le conclusioni della Ctu, senza alcuna ulteriore indagine. In particolare lamentava l’errata valutazione delle patologie e del grado di invalidità loro assegnato che avrebbe dovuto determinare, quantomeno, un supplemento di perizia. Inoltre lamentava la mancata risposta alle osservazioni critiche svolte rispetto alla Consulenza. Infine deduceva la mancata attivazione del giudice circa le puntuali osservazioni fatte sull’errato riferimento della patologia riscontrata a quelle contenute nel D.M. sanità 5 febbraio 1992.

La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato le doglianze inammissibili.

Dal Palazzaccio hanno specificato che “il mancato inserimento nella singola censura proposta del contenuto della consulenza o di quella parte di essa ritenuta inesatta o censurata rispetto al singolo vizio denunciato, esclude la possibilità di corretto esame della ragione impugnatoria”.

Il ricorso per cassazione deve infatti contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione.

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