L’operaio non si è visto riconoscere la rilevanza concausale delle mansioni svolte nella determinazione della meniscopatia degenerativa e condropatia
La Cassazione, con l’ordinanza n.16603/2020 ha respinto il ricorso di un operaio contro la decisione della Corte di appello di riconoscergli l’indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella percentuale del 6%, in riforma della sentenza di primo grado che aveva invece ravvisato una percentuale di danno del 3% (dunque sotto la soglia minima prevista dalla legge per il riconoscimento dell’indennizzo). In particolare, il Collegio territoriale aveva escluso l’origine professionale della meniscopatia degenerativa e della condropatia, che il CTU aveva ricollegato a un sinistro stradale subito lavoratore molti anni prima.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che la sentenza impugnata fosse viziata per aver trascurato la rilevanza concausale delle mansioni svolte dal lavoratore nella determinazione delle patologie su richiamate.
I Giudici Ermellini, tuttavia, nel decretare l’infondatezza del motivo di doglianza hanno sottolineato come non fosse ravvisabile alcuna violazione di legge, risultando rispettati i criteri dettati dalla normativa in materia in ordine alle prove, al nesso causale ed alla disciplina antinfortunistica.
Inoltre, la sentenza impugnata era congruamente motivata in relazione alle risultanze, omogenee sul punto, delle due consulenze espletate nei due gradi di giudizio, che avevano escluso l’origine lavorativa delle patologie in questione ed avevano comunque valutato il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro, tenendo conto di tutti i fatti dedotti dalle parti e criticamente valutandoli.
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