Tamponamento stradale per svolta non consentita

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tamponamento stradale

In prossimità di una intersezione tutti i veicoli devono procedere con cautela e non rileva che uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento stradale effettuasse una svolta non consentita dalla segnaletica (Tribunale di Milano, Sez. X, sentenza n. 8868 del 30 dicembre 2020)

Con atto di citazione ritualmente notificato il conducente della Ford Focus ha convenuto in giudizio i proprietari della Toyota Auris e della Fiat Punto chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni fisici e materiali, quantificati in 34.000,00 euro, subiti a seguito di un tamponamento stradale.

In particolare la Fiat Punto tamponava la Toyota – impegnata nelle manovre di svolta a sinistra – che a sua volta andava a collidere con la Ford Focus che proveniva dalla corsia opposta.

Si costituiscono in giudizio i convenuti contestando le rispettive responsabilità e la causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia il noto principio giurisprudenziale secondo cui ” In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, CdS, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

Ciò posto, il sinistro è avvenuto su una strada a carreggiata con doppio senso di marcia e in prossimità di una intersezione.

Pacifico e non contestato che la Fiat Punto abbia tamponato la Toyota, sospingendola contro la Ford Focus dell’attore che proveniva dalla opposta corsia di marcia.

Risulta, quindi, che la Fiat Punto abbia tenuto una condotta di guida imprudente e non rispettosa della distanza di sicurezza rispetto ai veicoli antecedenti.

La Toyota urtata, pur se stava svolgendo manovra di svolta a sinistra non consentita dalla segnaletica stradale, ha rappresentato un ostacolo imprevedibile ed anomalo, ma non eccezionale.

Difatti la presenza dell’intersezione, impone sempre un grado maggiore di prudenza.

La CTU ha accertato che l’attore conducente della Focus, a seguito del sinistro, riportava traumi vari e colpo di frusta, con un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 15 gg., parziale al 50% di 20 gg. e parziale al 25% di ulteriori 30 gg. con postumi permanenti valutabili nella misura del 2% quale danno biologico e con spese mediche per euro 784,37.

La quantificazione dei danni, ai sensi dell’art. 139 CdS viene liquidata nella somma di euro 1.486,86 per danno biologico permanente e in euro 1.365,34 per il danno temporaneo, addivenendosi all’importo complessivo di euro 2.852,20.

Al predetto importo devono aggiungersi euro 813,00 per spese mediche sostenute.

Al danneggiato viene inoltre riconosciuto a titolo di lucro cessante la somma di euro 250,00 pari all’indennità di servizio non corrisposta dal Comune di Basilio.

Non vengono, invece, decurtati gli importi erogati dall’Inail all’attore a titolo di mancato guadagno poiché riguardanti prestazioni corrisposte per il periodo di assenza dal lavoro e, quindi, non costituiscono duplicazione risarcitoria.

Relativamente al danno all’autoveicolo Ford Focus, l’Assicurazione valutava il valore antesinistro in 10.000,00 euro, e versava euro 5.000,00 sulla base dell’errato ritenuto concorso di colpa.

Conseguentemente, l’attore ha diritto ad ottenere il pagamento della somma di euro 10.000,00 quale valore antesinistro della Ford Focus, da cui va detratta la somma di euro 5.000,00 già versata dalla Compagnia, nonché il rimborso di euro 1.245,00 per spese di trasporto, immatricolazione nuova autovettura, rateo premi assicuratici e tassa circolazione nel periodo di mancato godimento dell’automezzo Ford Focus, poiché debitamente documentati.

Non vengono riconosciute le spese di custodia e di fermo tecnico per mancanza di prova di pagamenti e di ricorso ad altri mezzi di trasporto.

In conclusione, il Tribunale condanna il proprietario della Fiat Punto e della Toyota, in solido, al pagamento di euro 2.852,00 per il danno non patrimoniale, oltre a euro 813,00 per spese mediche, oltre euro 250,00 per lucro cessante, detratti gli importi già corrisposti dalla Compagnia di Assicurazione per il danno alla persona, oltre il danno materiale alla vettura e le spese per euro 1.245,00 per immatricolazione nuovo veicolo e ratei non goduti dell’assicurazione e della tassa di circolazione.

Avv. Emanuela Foligno

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