Per la Cassazione era stato accertato che il carcinoide bronchiale avesse subito un successivo aggravamento legato ad un fattore di carattere professionale
Con l’ordinanza n. 26190/2019 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inail contro la sentenza con cui la Corte territoriale, accogliendo l’appello proposto da un lavoratore, riconosceva che l’aggravamento accertato con TAC del torace del 2007 del carcinoide bronchiale, già evidenziato all’esito del controllo radiologico di routine eseguito nel novembre 2002, era dipeso dal “ritardo nella diagnosi” ed aveva prodotto a suo carico un danno biologico pari al 6%. Il Collegio distrettuale, pertanto, condannava l’Istituto alle prestazioni di legge, oltre accessori.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente eccepiva che il Giudice a quo avesse accolto la domanda del lavoratore e riconosciuto il suo diritto al danno biologico nella misura del 6%, pur essendo stata riscontrata la natura di malattia comune dell’accertata neoplasia polmonare. Inoltre, contestava alla Corte di appello di aver accolto la domanda del lavoratore sulla base della considerazione espressa dal CTU nominato nel secondo grado secondo cui “il quadro accertato a mezzo TAC del torace nel 2007 rappresentasse un aggravamento del processo patologico già emerso nel 2002, non approfondito con esami strumentali e perciò non trattato in maniera tempestiva e consona”.
Gli Ermellini hanno ritenuto inammissibili le doglianze proposte.
Le censure mosse dall’Inail, infatti, non si confrontavano, in realtà, con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale non aveva condannato l’INAIL a pagare un indennizzo in relazione all’esistenza di una malattia comune, come in esse si supponeva ma aveva, bensì, accertato che la patologia tumorale, di origine comune, avesse subito un successivo aggravamento legato ad un fattore di carattere professionale; fattore che la Corte territoriale aveva in effetti identificato, sulla scorta della ctu, nel ritardo della diagnosi da parte del medico aziendale e del correlato trattamento terapeutico.
Proprio sulla scorta di tale preliminare accertamento, la Corte territoriale si era limitata a condannare l’INAIL al pagamento del solo indennizzo relativo alla percentuale di danno biologico prodotto dall’aggravamento ritenuto di natura professionale, nella percentuale pure quantificata dal ctu.
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