Schiacciato da un camion durante la manutenzione, datori condannati

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L’uomo, lavoratore non regolarmente assunto, era rimasto schiacciato da un camion durante un intervento di manutenzione del mezzo

Con la sentenza n. 4743/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di due imputati condannati in sede di merito del reato di lesioni colpose personali in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore, dipendente non regolarmente assunto di una impresa, da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo non inferiore a 180 giorni. L’uomo, che lavorava saltuariamente come meccanico in un capannone in cui erano parcheggiati alcuni furgoni della ditta degli imputati, era stato schiacciato da un camion.

Più specificamente, in base a quanto ricostruito, il giorno dell’incidente il lavoratore era stato incaricato di occuparsi di un mezzo costituito da una parte motrice a cui era agganciata una sponda idraulica con un treno di gomme gemellato; ritenendo che il controllo dovesse essere fatto con il motore acceso, si era infilato sotto al mezzo per controllare e capire che strumenti prendere, sdraiandosi in prossimità delle ruote posteriori del lato destro con la testa sotto il camion e le gambe all’esterno; mentre era sdraiato sotto al mezzo, aveva visto che l’autista del veicolo si era avvicinato al lato del conducente ed aveva improvvisamente messo in moto il mezzo dopo aver aperto la portiera e senza salire a bordo del camion; il camion si era spostato improvvisamente in avanti e le ruote posteriori del mezzo avevano schiacciato l’addome del lavoratore.

Agli imputati veniva contestato di aver omesso di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed elaborare il relativo documento, di aver omesso di assicurare che i lavoratori ricevessero un’informazione specifica in relazione ai rischi ai quali erano esposti, di aver omesso di assicurare che i lavoratori ricevessero formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza con riguardo alle mansioni ad essi affidati, di aver omesso di eliminare o comunque ridurre i rischi nell’organizzazione del lavoro, consentendo che i lavoratori con mansioni di manutenzione e di riparazione dei veicoli svolgessero la propria attività senza alcuna precauzione, in specie senza l’approntamento di dispositivi di blocco dei veicoli di volta in volta sottoposti a manutenzione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato l’efficacia interruttiva del nesso causale ascrivibile alla condotta dell’autista del camion.

A loro avviso, la condotta di quest’ultimo rivestiva quei caratteri di eccezionalità ed abnormità tali da interrompere il nesso di causalità tra la condotta del responsabile della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo. La Corte di appello, invece, aveva escluso che il comportamento dell’autista fosse interruttivo del nesso causale, ritenendolo non esorbitante rispetto a quei rischi che il datore di lavoro è chiamato a governare.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di respingere la doglianza ritendendo che il Giudice a quo – richiamando la giurisprudenza di legittimità a proposito della separazione di sfere di responsabilità delle quali ciascun soggetto è gestore in rapporto ai rischi – avesse correttamente escluso che nel caso concreto il comportamento incongruo dell’autista avesse introdotto un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante da quelli che i garanti erano chiamati a governare.

La questione era stata già affrontata nella sentenza del giudice di primo grado, il quale aveva osservato che sia la condotta dei datori di lavoro che quella dell’autista del mezzo dovessero ritenersi concausa dell’evento, posto che la condotta negligente dell’autista non era stata neutralizzata da alcun sistema di bloccaggio del mezzo sul quale lavorava la vittima, soggetto peraltro privo di formazione specifica.

Il datore di lavoro, come riportato nella sentenza di primo grado, aveva omesso di valutare il rischio derivante dallo svolgimento di interventi meccanici che si effettuano posizionandosi al di sotto del mezzo, aveva omesso di apprestare strumenti per evitare il danno derivante dal mancato bloccaggio del mezzo, non si era occupato della formazione del lavoratore infortunato.

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