Sinistro stradale e formazione della prova attraverso interrogatorio formale

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interrogatorio formale

L’interrogatorio formale, la dichiarazione testimoniale e il contenuto incompleto del Modello Cid non confermano la dinamica del sinistro e la domanda viene respinta (Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione, Sentenza n. 535/2021 del 20/04/2021-RG n. 3463/2017-Repert. n. 709/2021 del 20/04/2021)

L’attrice deduce dinanzi al Giudice di Pace che la sera del 02.03.2013, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva tamponata da altro veicolo.

Per effetto dell’urto e per il manto stradale viscido a causa della pioggia, l’automobile dell’attrice veniva sospinta in avanti così investendo, sulla parte anteriore sinistra, un terzo veicolo fermo allo stop.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione del veicolo tamponante eccependo la carenza di legittimazione attiva e la infondatezza della domanda.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda attorea e la tamponata propone gravame lamentando:

1. violazione dei principi sulla formazione della prova circa l’interrogatorio formale deferito alla convenuta, dal momento che il primo giudice aveva ritenuto non ammessi i fatti per mancata comparizione dell’interpellata, in contrasto con quanto disposto dall’art 232 cpc;

2. errata valutazione delle prove assunte, per non avere ritenuto probante il contenuto della dichiarazione del teste oculare, che aveva riferito l’incidente con precisione, senza incorre in contraddizioni né in contrasto con altri elementi di causa;

3. natura confessoria della dichiarazione contenuta nel modello C.A.I. che erroneamente non era stato valorizzato dal giudicante;

4. mancanza di elementi probatori contrari introdotti dalla convenuta assicurazione;

5. mancata pronuncia del Giudice di prime cure sul quantum debeatur ; nonostante fosse stato sentito il carrozziere che aveva riferito dell’acconto ricevuto , in attesa di ricevere il saldo dopo che fosse stato versato il risarcimento. Inoltre la deposizione del carrozziere era stata ritenuta rilevante per confermare la legittimazione attiva di parte attrice;

6. al danno emergente da liquidare sarebbe stato necessario aggiungere il cd “fermo tecnico” destinato a ristorare il pregiudizio per la mancata disponibilità del veicolo durante le riparazioni, e per la svalutazione commerciale del mezzo, stimato complessivamente in euro 150,00 sul quale insisteva.

Si costituisce in appello l’Assicurazione deducendo che la giurisprudenza non attribuisce valore di ammissione alla mancata risposta all’interrogatorio formale, in assenza di altri elementi.

Il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, ritiene il gravame infondato.

Il testimone oculare ha descritto la dinamica del sinistro affermando che “il veicolo convenuto tamponava l’auto che lo precedeva e che per effetto dell’urto, l’auto tamponata andava ad impattare contro una Golf che si trovava posteggiata….. andava ad impattare con la parte anteriore sinistra, ricordo che aveva il fanalino sinistro rotto, con la parte destra il veicolo andava ad impattare con la parte anteriore centrale con la fiancata destra della Golf”.

Ebbene, tale ricostruzione non corrisponde a quella riferita nell’atto di citazione sia di primo grado che di appello, ma descrive una dinamica dell’incidente del tutto inverosimile, contrastante con elementi logici e persino con le ricostruzioni del fatto proposta nel modello di constatazione amichevole di incidente.

Nel modello CID viene indicata la posizione dei veicoli interessati : il veicolo A è nel disegno il veicolo dell’attrice, il veicolo B indica il veicolo antagonista. Vi è poi un veicolo indicato come C nel disegno, che sarebbe il terzo coinvolto nel sinistro, regolarmente parcheggiato, che sarebbe quello contro il quale la auto dell’attrice, sarebbe andata ad impattare dopo il tamponamento subito.

Ora, nel CID si indica che il veicolo B, avrebbe tamponato il veicolo A, che a sua volta sarebbe andata a investire la terza autovettura.

La ricostruzione del teste è sostanzialmente diversa ed incompatibile con tale descrizione, difatti il testimone afferma di aver visto ” una Golf, con una signora alla guida, tamponava una autovettura se non erro che la precedeva, di colore grigio. ADR: A seguito dell’urto la Golf andava ad impattare contro un’altra Golf che si trovava posteggiata vicino all’incrocio”. Ma poi il teste aggiunge: “ADR: La Golf andava ad impattare con la parte anteriore sinistra , ricordo che aveva il faro sinistro rotto, con la parte destra della dell’altro veicolo. La tamponata andava ad impattare con la parte anteriore centrale con la fiancata destra della Golf, se non ricordo male …” La Golf sarebbe il veicolo che nel modello CID e nell’atto di citazione è indicato come veicolo C”.

Conseguentemente, la descrizione resa dal testimone è sostanzialmente diversa da quella contenuta nell’atto di citazione sia del primo grado di giudizio sia dell’appello: l’attrice nella narrazione e descrizione del sinistro evidenziava come ” a seguito dell’urto, a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, il convenuto investiva sulla parte anteriore sinistra l’autovettura “veicolo C” che era ferma allo stop”.

Invece, il teste ha indicato che il veicolo andava ad impattare con la parte anteriore centrale con la fiancata destra della Golf.

E’ evidente, sottolinea il Tribunale, una totale incompatibilità della dinamica del sinistro descritta da parte attrice/appellante con quanto asserito dal teste, che smentisce elementi di fatto decisivi prospettati dall’attrice, il che conferma la non attendibilità dello stesso, già affermata dal giudice di prime cure.

Non solo, la dinamica riferita dal testimone è del tutto inverosimile, perché resta incomprensibile come l’autovettura dell’appellante, ricevendo una spinta – da tamponamento – dal lato posteriore destro, avrebbe potuto colpire la fiancata destra di una terza auto (Golf) parcheggiata nei pressi di un incrocio sul lato destro della strada di percorrenza. Secondo quanto ricostruito dalle parti, la GOLF avrebbe potuto essere colpita dalla sua sinistra, ovvero dal lato sinistro, ove si collocavano gli altri veicoli, anche secondo il disegno del CID.

Tali circostanze non consentono di dare per ammessi i fatti oggetto dell’interrogatorio formale deferito all’attrice, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.

Anche la descrizione della posizione dei veicoli del modello CID, non può essere tenuta in considerazione e, correttamente, il primo Giudice non ne ha tenuto conto.

Il modulo, oltre a essere incompleto, è privo della sottoscrizione dei conducenti delle altre vetture e, come noto, la presunzione iuris tantum rispetto alla effettiva verificazione del sinistro con le modalità indicate in tale documento può assumere valenza solo in caso di completezza, e comunque laddove non vi siano in atti elementi contraddittori e contrastanti, come nella specie.

Quindi, l’attrice non ha assolto all ‘onere della prova che le incombeva.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, rigetta l’appello e conferma interamente l’impugnata sentenza; condanna l’appellante soccombente alle le spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori; attesta l’esistenza dei presupposti per la riscossione del doppio del contributo unificato dall’appellante soccombente.

Avv. Emanuela Foligno

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