Il CTU ha confermato la valutazione dei postumi permanenti del 12% effettuata dall’Inps esaminando obiettivamente la funzionalità delle singole dita dell’infortunata (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1213/2021 del 20/04/2021 – RG n. 4237/2020)
Il ricorrente lamenta di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a seguito del quale l’Inps gli riconosceva l’indennizzo per il grado di invalidità permanente del 9%, poi elevato al 12%. Il lavoratore deduce che tale valutazione dei postumi permanenti sia inferiore a quella spettantegli e invoca il riconoscimento di postumi maggiori e il riconoscimento della relativa rendita.
Si costituisce in giudizio l’Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, previo esperimento di CTU Medico-Legale, ritiene il ricorso infondato.
Preliminarmente il Tribunale precisa che è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all’ art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’Istituto nell’àmbito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico -relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita «tabella indennizzo danno biologico» . Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’ erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione” .
Il CTU ha confermato l’esistenza del quadro patologico denunciato dalla ricorrente in seguito all’infortunio occorso (esiti di frattura esposta del 2°, 3° e 4° dito mano sx) , e, in merito alla quantificazione dei postumi permanenti residuati, ha concluso per una percentuale nella misura del 12% già riconosciuta dall’istituto .
Il Tribunale aderisce integralmente alle conclusioni del CTU e ritiene che le contestazioni del ricorrente non appaiono tali da contrastare concretamente le conclusioni peritali, basate sull’esame obiettivo della funzionalità delle singole dita e adeguatamente motivando sulla percentuale riconosciuta .
Conseguentemente, la misura dei postumi riscontrata esclude un ulteriore aumento dei postumi invalidanti in capo al lavoratore, rispetto a quelli già riconosciuti dall’Inps.
Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto della sussistenza della patologia denunciata, invece le spese di CTU Medico-Legale vengono poste a carico dell’Inps.
In conclusione, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale





