Accolto il ricorso di una donna che si era vista respingere la domanda di risarcimento dell’infezione da emotrasfusione contratta in ospedale per non aver provato la negligenza della struttura ospedaliera
Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono l’attività. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 10592/2021 pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva convenuto in giudizio il Ministero della salute, l’Assessorato per la sanità della Regione Sicilia ed il Commissario liquidatore della gestione stralcio della ex Usi della Provincia di Catania, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver contratto una infezione causata dal virus dell’HCV in conseguenza di una emotrasfusione cui era stata sottoposta in ospedale nel 1987.
In primo grado il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda nei confronti del Ministero e dell’Assessorato ma la pronuncia era stata parzialmente riformata in appello. La Corte, territoriale, in particolare, in accoglimento del gravame proposto dall’Assessorato, aveva rigettato la domanda attorea nei confronti di quest’ultimo osservando che l’attrice non aveva mai allegato che l’ospedale avesse provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che erroneamente la Corte d’appello aveva addossato ad essa attrice l’onere di allegare e provare che l’ospedale eseguì la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale.
Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta.
In primo grado l’attrice a fondamento della colpa dell’azienda ospedaliera aveva allegato – in sintesi – che l’obbligo di assistenza sanitaria gravante sull’ospedale comportava la garanzia del risultato di non infettare il paziente, ed aveva invocato il principio res ipsa loquitur, in virtù del quale il fatto stesso dall’infezione dimostrava di per sé che l’ospedale aveva tenuto una condotta colposa.
L’attrice dunque, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva: allegato di avere subito un danno alla salute in conseguenza di un trattamento sanitario; invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
La donna, pertanto, aveva compiutamente assolto in primo grado l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda: tale onere, infatti, quando venga invocata la responsabilità contrattuale si esaurisce nella allegazione dell’esistenza del contratto e di una condotta inadempiente. Di conseguenza, la paziente non aveva alcun onere di allegare e spiegare come, quando e in che modo l’ospedale si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette. Ad essa incombeva il solo onere di allegare una condotta inadempiente del suddetto ospedale. Era, per contro, onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., di avere tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza.
La Corte d’appello, dinanzi alla domanda attorea sopra descritta, avrebbe dovuto in concreto accertare se l’assessorato, successore dell’azienda ospedaliera, avesse o non avesse provato la “causa non imputabile” di cui all’articolo 1218 c.c., a nulla rilevando che l’attrice non avesse “allegato che l’ospedale abbia provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale”. Per quanto detto, infatti, la circostanza che l’ospedale provvedesse o non provvedesse da sé all’approvvigionamento di plasma non era un fatto costitutivo della domanda, ma era un fatto impeditivo della stessa, che in quanto tale andava allegato e provato dall’amministrazione convenuta. Trascurando di stabilire se l’assessorato avesse fornito tale prova, pertanto, la Corte d’appello ha effettivamente violato gli articoli 1218 e 2697 c.c..
La redazione giuridica
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