Respinta definitivamente la richiesta di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro e conseguente corresponsione della rendita Inail, svolta dal lavoratore rimasto aggredito (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 10559/21; depositata il 21 aprile)
Respinta definitivamente la richiesta del lavoratore aggredito (con mansioni di operatore ecologico) assieme ad altri due colleghi che perdevano la vita.
I Giudici di merito constatavano, quale punto dirimente, che la presenza sul luogo dell’aggressione era il frutto di una libera scelta dei lavoratori, e che anche se in orario di lavoro non ricevevano nessuna indicazione, né autorizzazione, per recarsi in loco.
Viene, dunque, escluso il nesso eziologico tra l’aggressione e l’attività lavorativa.
La particolarità della vicenda risiede nel fatto che il lavoratore, unitamente ai due colleghi, si stava recando presso la sede aziendale per depositare i fogli presenza.
A seguito dell’evento, il lavoratore superstite inoltra richiesta all’Inail onde vedersi riconosciuto l’infortunio sul lavoro e relativo diritto alla rendita.
Il Giudice del Lavoro, in primo grado accoglieva la domanda e condannava l’Inail alla corresponsione della rendita in capitale.
Tale decisione veniva impugnata dall’Istituto che deduceva il rischio elettivo non indennizzabile nel coinvolgimento e ferimento del lavoratore nell’agguato ad opera di ignoti, a fronte dalla carenza di prove concrete sul fatto che “egli fosse rimasto implicato nel tragico evento in dipendenza, ovvero in occasione, della sua attività lavorativa”.
I Giudici d’appello accolgono le doglianze dell’Istituto ed evidenziano che “non vi era stato un ordine vincolante impartito dal preposto -deceduto nell’evento- di dover raggiungere la sede legale aziendale per consegnare i fogli presenza dei lavoratori”.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte territoriale deduceva che “è rimasta indimostrata la ragione per cui il lavoratore, con mansioni di semplice operatore ecologico e in quanto tale non tenuto alla consegna quotidiana dei fogli presenza o di altri documenti, si fosse recato presso la sede legale, nel giorno del tragico evento”.
Dunque, il Giudice d’Appello riteneva che il lavoratore sceglieva “liberamente” di recarsi presso la sede aziendale.
La vicenda approda in Cassazione.
Gli Ermellini, ritengono corretto e logico il ragionamento svolto in sede di secondo grado e ritengono che l’evento non sia collegabile alla “occasione di lavoro” prevista dalle norme in materia.
In particolare viene evidenziato che nella condotta del lavoratore infortunato è da ravvisarsi il rischio elettivo non indennizzabile.
Dalla fase istruttoria è emerso che la decisione di recarsi presso la sede aziendale è frutto di una libera scelta del lavoratore, non essendovi, nella consegna dei fogli presenza nessun obbligo a suo carico.
Inoltre, sottolineano gli Ermellini, non rileva che uno dei due colleghi -tragicamente deceduti- fosse il preposto gerarchico dell’infortunato.
In buona sostanza, viene data rilevanza negativa al contesto e alle modalità del tragico evento, e soprattutto, alla circostanza che non vi fosse nessun obbligo da parte del lavoratore di consegnare la documentazione.
Il ricorso viene respinto e confermata integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Catania impugnata.
Avv. Emanuela Foligno
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