Respinto il ricorso di Poste italiane contro la condanna a risarcire una dipendente minacciata da un rapinatore all’interno dell’ufficio presso cui prestava servizio
Con la sentenza n. 16378/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di Poste italiane contro la condanna da parte dei giudici del merito a versare € 63.947,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a una dipendente per l’infortunio lavorativo occorso allorquando, nel corso di una rapina avvenuta all’interno dell’ufficio postale presso il quale prestava servizio, quest’ultima era stata minacciata da un rapinatore che le aveva puntato la pistola alla nuca.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’azienda deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod. civ. ascrivendo alla sentenza impugnata di avere, nel porre a carico di essa, la responsabilità per l’infortunio lavorativo occorso alla dipendente, dilatato l’ambito di tale responsabilità fino a configurare una sorta di responsabilità oggettiva, come tale non prevista nel nostro ordinamento.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibili le doglianze proposte in quanto fondate sulla inesatta ricostruzione delle ragioni che sorreggevano la affermazione della responsabilità datoriale.
La sentenza impugnata, “premesso che in tema di verifica della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. il lavoratore è tenuto a provare l’inadempimento datoriale e non anche la colpa di controparte stante la operatività della presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ. mentre sul datore di lavoro ricade l’onere della prova di avere adottato tutti gli strumenti di protezione necessari a garantire la sicurezza del lavoratore”, aveva ritenuto che Poste Italiane, con riferimento all’infortunio subito dalla dipendente, non avesse adottato tutti le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ufficio; in particolare, aveva considerato che l’ubicazione dell’ufficio postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell’ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all’epoca frequenti; le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti;
Da tali argomentazioni, a differenza di quanto sosteneva la parte ricorrente, non era dato evincere, né in via di principio né nella concreta applicazione dell’art. 2087 cod. civ., che la Corte di merito avesse considerato l’obbligo di protezione di cui alla norma richiamata quale generatore di una responsabilità oggettiva a carico della parte datoriale; al contrario, la responsabilità di Poste era stata fondata sulla inidoneità delle concrete misure adottate, tenuto conto delle condizioni di luogo, a ostacolare il verificarsi di rapine risultando i dispositivi di sicurezza orientati piuttosto alla tutela del patrimonio aziendale anziché alla effettiva tutela della incolumità dei dipendenti.
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