Rendita Inail per caduta sul lavoro e gravi disturbi psichici

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cause sopravvenute

Il CTU ha assegnato la percentuale del 21% e, con la formula riduzionistica, ha quantificato la menomazione complessiva nella misura del 38% (Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, Sentenza n. 583/2021 del 28 giugno 2021)

Il ricorrente cadeva da una altezza di circa 4 metri mentre tinteggiava la parete esterna di un fabbricato sito in Catanzaro, riportando frattura-lussazione pluriframmentata del pilone tibiale e terzo inferiore del perone di sinistra. Seguiva un intervento chirurgico con danni permanenti valutati dall’Inail nella percentuale del 17% che, cumulata con una percentuale del 2% per un pregresso infortunio, ha comportato la costituzione di una rendita pari al 19% in data 17.9.2014. Dopo 2 anni veniva presentata domanda di revisione e l’Istituto rideterminava la percentuale nella misura del 22%. Tale valutazione veniva contestata dal lavoratore per mancata determinazione dei gravi disturbi psichici patiti.

La vicenda finiva in Tribunale, ove il CTU accertava il diritto alla rendita nella misura del 38%.

L’Inail ricorre in appello lamentando che:

  • il CTU non ha dato risposta ai rilievi critici tempestivamente formulati alla bozza, limitandosi, nella relazione definitiva, alla laconica affermazione ” mantengo la mia posizione “. Il tribunale avrebbe a questo punto dovuto scrutinare adeguatamente detti rilievi e , invece , ha omesso del tutto di valutarli;
  • le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono errate perché il quadro psicopatologico riscontrato in sede di visita medica è di tale gravità da non potere essere messo in relazione con la frattura riportata dall’infortunio. La patologia psichiatrica – disturbo depressivo persistente – ha una eziopatogenesi multifattoriale (fattori genetici, biologici, ambientali e psicologici), come affermato dalla letteratura scientifica che individua, quali principali fattori di rischio, la familiarità per disturbi dell’umore e la perdita o separazione dai genitori durante l’infanzia. In ogni caso, sarebbe stato opportuno demandare l’accertamento ad un medico psichiatra e non invece ad un endocrinologo -quale era l’esperto nominato dal Tribunale.

La Corte d’Appello ritiene il ricorso in parte fondato.

Il CTU di prime cure ha accertato che dall’infortunio sono derivati anche gravi disturbi psichici dovuti a frattura traumatica, con caratteristiche depressive (DSM 5 293.83) esitati in “Disturbo depressivo persistente, con ansia, con episodi depressivi maggiori intermittenti”:

Il Consulente ha applicato analogicamente la tabella 188 del DM 12/7/2000, assegnando la percentuale del 21% e ha, quindi, con la formula riduzionistica, quantificato la menomazione complessiva riconducibile causalmente all’infortunio in esame nella misura del 38%.

Il Collegio peritale dava atto che al Centro di Riabilitazione mentale, nel gennaio e nell’aprile del 2013, riscontrava nell’assicurato una depressione reattiva conseguente all’evento infortunistico e che tale forma di depressione, si evolveva in disturbo dell’umore persistente.

In replica alle osservazioni critiche dell’Inail , secondo cui “le cause del disturbo depressivo persistente risiedono normalmente in una combinazione di fattori genetici, biologici, ambientali e psicologici e non già in eventi traumatici del tipo di quelli subiti dall’assicurato”, il Consulente replicava : “A tal fine occorre un approfondimento: E’ possibile completare tale affermazione che è comunemente accettata introducendo il concetto di distribuzione normale dei fenomeni patologici ed il concetto di caso clinico. Il caso clinico prende in esame la malattia per come si è presentata in modo caratteristico nel singolo paziente, abbiamo quindi un paziente e la sua malattia, mentre l’affermazione epidemiologi co statistica seppur veritiera ha una diversa valenza non scalfendo la specificità della singola fattispecie clinica. Dalla letteratura rilevo che tutto ciò ha una base scientifica che è basata sulla caratteristica variabilità studiata dalla distribuzione normale dei fenomeni biologici. Semplificando abbiamo una suddivisione del fenomeno che si mostra in modo tipico per una buona parte dei pazienti, mentre ai suoi estremi abbiamo casi particolari ed atipici che non seguono la normalità manifestandosi come casi particolari. In altre parole ogni osservazione epidemiologica dice che tutti i dati che derivano da osservazioni sperimentali e le misurazioni di qualsiasi grandezza fisica biologica comportano delle variazioni. Inoltre, poiché la variabilità individuale è una proprietà intrinseca di tutti gli esseri viventi, le misure biologiche, più delle misure di altre grandezze fisiche, sono soggette a inevitabili variazioni. Queste variazioni, oltre a derivare dall’imprecisione dello strumento di misura di volta in volta utilizzato, sono dovute alla diversità del parametro considerato fra individui e anche, nell’ambito dello stesso individuo, da un’occasione all’altra, da un osservatore all’altro ecc. I motivi che rendono ogni individuo diverso da ogni altro sono praticamente infiniti. La genetica, l’età il sesso, le condizioni di vita o di allevamento, l’alimentazione, il clima e un’infinità di altre variabili esercitano tutte sull’individuo un effetto grande o piccolo. Ovviamente, alcune di queste variabili sono più importanti di altre; tuttavia, è sempre la somma degli effetti di molte cause diverse che rende ogni individuo diverso dall’altro“.

Ciò posto, rileva la Corte che non vi è contraddizione tra le affermazioni dell’Istituto e quelle del CTP del ricorrente.

L’Inail pone questioni epidemiologico statistiche condivisibili, il CTP pone il caso clinico concreto e specifico e il CTU ha puntualmente spiegato i motivi per cui il disturbo depressivo persistente che la letteratura scientifica riconduce sulla base di un criterio statistico – epidemiologico, a cause diverse da un evento traumatico, mentre nel caso del ricorrente, il disturbo depressivo è da ricollegare, sulla base del criterio clinico -medico, causalmente all’evento traumatico grave occorso nel posto di lavoro e al complicato percorso di cura a cui l’assicurato ha dovuto sottoporsi in conseguenza di esso.

Conseguentemente la Corte d’Appello respinge il primo motivo di gravame inerente il mancato esame dei rilievi critici da parte dell’Ausiliare.

Anche il secondo motivo di gravame, sulla erroneità delle conclusioni del Consulente in merito alla derivazione dell’accertato disturbo psicologico dall’evento infortunistico, viene disatteso.

L’Inail si limita a ripetere sostanzialmente i rilievi che aveva mosso alla bozza di CTU in primo grado e non si confronta con gli argomenti sui quali si incentrano le conclusioni peritali.

Difatti non vengono esposti i motivi medico -scientifici per cui deve considerarsi illogica ed errata l’affermazione del CTU che il criterio clinico è nella specie più affidabile rispetto al criterio statistico – epidemiologico, e non spiega le ragioni per cui è scientificamente errata l’affermazione “che i dati desumibili dalla storia clinica del lavoratore devono prevalere sugli elementi che si traggono dalla letteratura scientifica”.

Il terzo motivo di gravame, inerente la mancata individuazione della decorrenza della rendita invece, è fondato e tale termine deve essere individuato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di domanda della revisione, ovverosia dal 1.1.2017.

L’appello dell’Inail viene accolto limitatamente a tale ultimo motivo e viene fissata la decorrenza della rendita corrispondente alla misura del 38% alla data del 1.1.2017, con condanna dell’Inail al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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