Sconnessione del marciapiede: bambino riporta frattura dei polsi

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inciampato sul marciapiede

Sarebbe stato sufficiente, proprio in considerazione della condizione, anche bagnata, del pavimento, un livello di attenzione minimamente più accorto da parte dell’utilizzatore (Tribunale di Latina, Sez. II, Sentenza n. 1253/2021 del 17/06/2021 RG n. 3919/2016)

I genitori del bambino citano a giudizio il Comune di Fondi deducendone la responsabilità per le lesioni subite dal minore e chiedendo il risarcimento del danno. Il 3.05.2015 alle 20,00 circa, il bambino, a causa una sconnessione del marciapiede, inciampava cadendo a terra e battendo così entrambe le mani nel tentativo di proteggersi.

Al Pronto Soccorso veniva diagnosticato “frattura a legno verde metafisi distale del radio sx e frattura a legno verde composta metafisi distale radio dx” con conseguente gessatura a entrambi i polsi.

Il Tribunale dispone prove testimoniali, interrogatorio formale e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente viene passata al vaglio la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia, con particolare riferimento alle due pronunzie della Suprema Corte (2480 e 2481/2018).

In sintesi:

a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;

b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»;

c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;

d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale ».

Posto ciò, dagli esiti dell’attività istruttoria è emerso che in data 3.05.2015 alle ore 20,00 circa, il bambino di anni 11 camminava sul marciapiede e cadeva mettendo avanti le mani, così riportando la frattura di entrambi i polsi, come risulta dal referto del P.S.

Il teste di parte attrice ha dichiarato che si trovava a circa 20 mt di distanza dal bambino ed ha specificato “è caduto perché penso abbia inciampato”.

La caduta in questione, secondo la versione attorea, sarebbe stata provocata da un difetto strutturale della pavimentazione stradale consistente in una profonda buca presente sulla stessa.

Dal materiale fotografico prodotto in giudizio da entrambe le parti, il marciapiede adiacente al numero civico 1 – luogo della caduta- presenta un punto in cui le mattonelle sono più rovinate che negli altri.

Il Tecnico del Comune, chiamato a testimoniare, ha dichiarato: “Posso dire che non c’erano anomalie rilevanti ma poiché il marciapiede ha 60 anni circa ed è fatto in mattonelle di cemento che non sono più reperibili in commercio, c’erano alcuni rattoppi fatti col cemento, in particolare uno. In due punti all’altezza del civico 1 ho rilevato la presenza di due rattoppi in cemento. A seguito della “colata” di cemento laddove mancano le mattonelle, la parte viene chiusa. Il rattoppo era un po’ sbruffata per evitare che il cemento fosse liscio e che ci si scivolasse . Quando io sono andato a fare i rilievi non pioveva; non saprei dire se le disconnessioni che c’erano potevano riempirsi di acqua piovana”.

Ad ogni modo, osserva il Giudice, la circostanza che il giorno del sinistro piovesse, o meno, è irrilevante in considerazione del fatto che la colata di cemento, fatta per rattoppare le mattonelle, era stata “sbruffata” proprio al fine di evitarne la scivolosità.

Oltre a ciò, l’anomalia delle mattonelle risulta di piccole dimensioni e dunque non può assumere una pericolosità tale che, calpestandola, si ingenererebbe una caduta.

E’ da escludersi, per tali ragioni, la responsabilità del Comune.

Difatti, sotto il profilo causale non è sufficiente la prova del rapporto tra cosa in custodia e danno, ma nel concreto è intervenuto un caso fortuito consistito nel fatto che, nonostante la lieve sconnessione del marciapiede fosse perfettamente visibile il minore è caduto non a causa di una anomalia, ma per propria distrazione, aggravata ancora di più ove fosse vero che pioveva o aveva piovuto.

Sarebbe stato sufficiente, proprio in considerazione della condizione anche bagnata del pavimento, un livello di attenzione minimamente più accorto da parte dell’utilizzatore.

Ad ogni modo, l’esclusione della responsabilità del Comune di Fondi sussiste anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Parte attrice, infatti, non ha dimostrato, né allegato, una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che desse luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale, da cui deriva l’obbligo per l’ente di intervenire rimuovendo o segnalando l’insidia stessa.

Il marciapiede, pur se di manifattura vecchia, risulta in una condizione di normalità, e oltretutto non risulta che altri utenti siano inciampati o caduti.

In conclusione, il Tribunale di Latina, rigetta la domanda attorea; dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice e Comune di Fondi e tra quest’ultimo e la Compagnia assicuratrice.

Avv. Emanuela Foligno

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