Il CTU ha confermato la percentuale del 14%, indicando le percentuali assegnate a ciascuna delle patologie dell’operaia agricola, e cioè il valore massimo per il trauma temporomandibolare (8%), un valore intermedio per il trauma distorsivo del rachide cervicale (3%) e uno minimo per la cicatrice (1%) – Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 360/2021 del 21/09/2021-RG n. 331/2019
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, l’infortunata, operaia agricola, deduceva che il 17 gennaio 2012, mentre svolgeva le proprie mansioni nella raccolta delle olive, nell’effettuare l’operazione di battitura delle fronde di un albero, cadeva da quest’ultimo riportando un danno biologico permanente.
Lamentava che l’Inps negava che i postumi comportassero una percentuale sufficiente all’erogazione di qualsiasi prestazione e chiedeva che, riconosciuta una maggiore percentuale, l’istituto venisse condannato a erogarle il relativo indennizzo.
Veniva disposta CTU Medico-legale e accolta la domanda della donna con riconoscimento di postumi permanenti al 14% e condannato l’Inail a erogare l’indennizzo e a pagare le spese di lite e di CTU.
L’Inail propone appello e la Corte dispone ulteriore CTU Medico-Legale.
Il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione le conclusioni del secondo Consulente, che ha individuato un’invalidità permanente del 14% a decorrere dalla data dell’infortunio.
La Corte dà atto che le patologie riconosciute nella relazione definitiva sono “algodisfunzionalità dell’articolazione temporomandibolare post traumatica con click articolare percepibile a sinistra (voce 46 per analogia) , esiti algici al polso destro con disfunzionalità ai gradi estremi da frattura dell’epifisi distale del radio (23 8), deficit funzionale su base antalgica del rachide cervicale (199 per analogia) ed esiti cicatriziali discromici del ginocchio sinistro da trauma escoriato (36). Il consulente ha calcolato su tale base il 14%, oltre a 48 giorni di inabilità temporanea parziale in percentuali a scalare”.
L’Inail, invece, aveva riconosciuto il solo 5% , mentre il primo CTU aveva individuato l’8%, tenendo anche conto della cicatrice al ginocchio, che aveva tuttavia rivisto al 14% dopo l’esame di un referto che riguardava il trauma mandibolare.
L’istituto, attesa la nuova determinazione dei postumi permanenti svolta dal primo CTU, eccepiva che il referto da ultimo esaminato era stato depositato tardivamente in giudizio e pertanto non poteva essere preso in esame.
Ad ogni modo, il secondo CTU ha confermato la percentuale del 14%.
In sostanza, l’Inail si duole che nella relazione peritale non vengono indicate le percentuali di danno afferenti a ciascuna delle quattro patologie, ma solo i codici di riferimento, sicché non risulta chiaro come l’ausiliario sia giunto a calcolare il 14%, visto che non a ogni codice corrisponde una percentuale secca, spesso essendo invece prevista una forbice fra minimo e massimo.
In particolare, l’Istituto osserva: l codice 46 prevede postumi fino a ll’8 %, e si riferisce a fattispecie in parte diversa della frattura del condilo mandibolare;
- il codice 238 prevede il 2%;
- il codice 199 prevede fino al 4%, e già in sede amministrativa era stato riconosciuto un 2% da ritenere congruo mancando disturbi trofico -sensitivi;
- il codice 36 prevede fino al 5%.
Contesta, inoltre, la decorrenza dalla data dell’infortunio, osservando che lo stesso Consulente aveva suggerito piuttosto quella di definizione dell’inabilità temporanea assoluta.
La Corte, in primo luogo, esamina il nesso causale fra infortunio e danno all’articolazione temporomandibolare.
La contestazione dell’Inail è generica.
Ciononostante, anche entrando nel merito, la Corte non riscontra motivi per una rimeditazione della decisione del Tribunale.
Nella CTU viene approfonditamente trattato il tema della causalità, e ciò senza tenere conto della documentazione considerata tardiva dall’Inail, ma solo in termini propriamente scientifici.
Il CTU ha spiegato che “l’articolazione in esame, se interessata da trauma indiretto e soprattutto di traumi al rachide cervicale quale quello subito dalla lavoratrice, è comunemente soggetta a lussazioni con disfunzioni del tipo di quelle riscontrate in questa sede”.
E, dunque, l’assenza di valide ipotesi alternative, unitamente alla peculiarità della patologia, inducono a considerare provato in termini logico -scientifici che il danno all’articolazione sia connesso all’incidente.
Invece, più complessa è la questione dell’attribuzione delle percentuali.
Pacifico che la scelta di una percentuale all’interno della forbice tabellare vada adeguatamente motivata, la Corte dispone nuova e ulteriore CTU al fine di individuare, per ciascuna patologia, la percentuale di danno permanente residuata e calcolare quella complessiva riconducibile all ‘infortunio.
Il CTU ha confermato le valutazioni del precedente grado di giudizio, indicando le percentuali assegnate a ciascuna delle patologie, e cioè il valore massimo per il trauma temporomandibolare (8%), un valore intermedio per il trauma distorsivo del rachide cervicale (3%) e uno minimo per la cicatrice (1%).
Specifica il CTU che “Dall ‘esame obiettivo e dalla diagnosi e merge in particolare la ragione del valore massimo per la regione mandibolare, in quanto si ha una disarticolazione del condilo omolaterale con difficoltà all ‘apertura completa della bocca e alla masticazione”.
Per tali ragioni, l’appello dell’Istituto è infondato e la sentenza impugnata viene confermata.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico dell’Inail nella misura di euro 1.200,00, oltre spese generali e accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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