Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da “un quadro patologico a carico delle strutture articolari della colonna cervicale e lombosacrale, caratterizzato da alterazioni spondilosiche diffuse a carico del rachide cervicale e lombare, ernia discale e protrusione discale, bulging dell’anulus L4 – L5 e salienza posteriore dell’anulus L5 -S1” e che tali affezioni sono da mettere in rapporto causale con quei fattori di rischio lavoro correlati cui il lavoratore è stato sottoposto per oltre 20 anni” (Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1626/2021 del 22/09/2021-RG n. 4593/2017)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde ottenere il riconoscimento di malattia professionale della patologia “salienza dell’anulus c5 e c6 – spondilo artrosi cervicale e lombare, con danno biologico del 20%, previa unificazione dei postumi con il danno già riconosciuto per altre patologie preesistenti.
Il ricorrente espone:
- di avere prestato attività lavorativa con qualifica di minatore, autista specializzato, conduttore di mezzi meccanici e, da ultimo, di lancista minatore alle dipendenze di varie società operanti nel settore delle costruzioni edili;
- che, per l’espletamento della sua attività lavorativa, è stato continuativamente esposto a vibrazioni con sollecitazioni al rachide che hanno determinato un sovraccarico della colonna vertebrale e che, per tale ragione, ha contratto patologia “cervicalgia e lombalgia – salienza dell’anulus c5 e c6 – spondilo artrosi cervicale e lombare”;
- che l’INAIL ha respinto la sua domanda amministrativa del 6 -6-2016 e che analogo esito negativo ha sortito l’opposizione.
L’ìInail contesta l’esposizione a rischio professionale tale da procurare la malattia denunciata e che dalla stessa siano derivati postumi permanenti indennizzabili.
Evidenzia, inoltre, che il lavoratore non ha offerto prova di essere stato adibito alle lavorazioni per le quali vige la presunzione di origine legale della tecnopatia, né che le stesse si siano manifestate nel periodo di indennizzabilità.
Ed ancora, secondo l’Istituto, l’ernia discale non è patologia tabellata e la lesione fratturativa da trauma del rachide lombare (L4) è riconducibile a pregresso infortunio sul lavoro, avvenuto nel 1997, e già indennizzato dall’istituto.
Il Giudice dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
Prima di entrare nel merito, il Giudicante premette che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall’art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all’art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l’art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l’ambito di applicazione soggettiva dell’assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l’attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
In argomento è intervenuta la Corte Costituzionale (179/1988) che ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall’assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall’art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Ergo, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare: 1. il tipo di attività lavorativa svolta dall’assicurato; 2. se l’attività lavorativa abbia comportato l’esposizione al rischio che ha determinato la malattia; 3. se l’assicurato abbia contratto la malattia nell’esercizio dell’attività sv olta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Ciò premesso, il lavoratore sostiene che la malattia contratta sia malattia c.d. tabellata, donde la presunzione di origine professionale della stessa, ma non ha né dedotto, né dimostrato, l’adibizione alle lavorazioni previste dalla tabella, né che la patologia si sia manifestata nel periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della relativa lavorazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella)”.
Il ricorrente, quindi, doveva provare di essere stato addetto alla lavorazione nociva nonché la sua manifestazione nel periodo di indennizzabilità, ma i capitoli di prova formulati in ricorso non vertono su tali circostanze e nulla è stato allegato.
Conseguentemente, il lavoratore ricorrente non può giovarsi della presunzione di origine legale.
Tuttavia, risultano provate le mansioni lavorative e la durata ed intensità del rischio cui è stato esposto.
Le prove testimoniali hanno, infatti, confermato le circostanze relative alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Riguardo alle patologie denunciate, il CTU ha rilevato che il ricorrente è affetto da “un quadro patologico a carico delle strutture articolari della colonna cervicale e lombosacrale, caratterizzato da alterazioni spondilosiche diffuse a carico del rachide cervicale e lombare, ernia discale e protrusione discale, bulging dell’anulus L4 – L5 e salienza posteriore dell’anulus L5 -S1” e che tali affezioni sono da mettere in rapporto causale con quei fattori di rischio lavoro correlati cui il la voratore è stato sottoposto per oltre 20 anni”.
Il C.T.U. ha concluso che “la condizione patologica riscontrata ha carattere permanente ed è da porsi in nesso di derivazione eziologica con l’attività lavorativa, potendo ritenersi contratta nell’esercizio e a causa delle mansioni disimpegnate dal ricorrente nell’arco della sua vita lavorativa…….l’incidenza sull’integrità psico-fisica del ricorrente è nella misura del 7% a cui deve aggiungersi l’ulteriore danno nella misura del 18% derivante dalla malattia professionale già riconosciuta con conseguente valutazione complessiva dei postumi nella misura del 23%”.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e degli esiti della CTU Medico-Legale, il Giudice ritiene raggiunta la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Per quanto riguarda il profilo della invalidità, viene osservato che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all’indennizzo del danno biologico di cui al D. Lgs. n. 38/00.
In particolare, l’art. 13 prevede:
“1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico -relazionali. L’indennizzo del le menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimen to per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, v iene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’art. 74 del testo unico.
L’indennizzo risarcibile a carico dell’istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Alla luce di tali principi, considerata la misura del 7% di danno biologico riscontrata dal CTU viene riconosciuto, in favore del ricorrente, il diritto all’indennizzo in capitale corrispondente, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite, vengono compensate nella misura della metà avuto riguardo all’accoglimento del ricorso in termini di gran lunga inferiori a quelli domandati (rendita rapportata a danno nella misura del 20% invocata, a fronte del 7% riconosciuto dal CTU).
Invece, le spese di CTU Medico-Legale vengono poste a carico dell’Istituto.
Riassumendo, il Giudice dichiara che al ricorrente, in conseguenza della malattia professionale predetta è derivata una menomazione dell’integrità psico-fisica nella misura pari al 7% e che in conseguenza della malattia professionale denunciata è derivata una menomazione dell’integrità psico-fisica nella misura pari al 7% e condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento dell’indennizzo in conto capitale per danno biologico con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della denuncia amministrativa; compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l’INAIL al pagamento di euro 2.000,00 oltre spese generali, e accessori: pone a carico dell’INAIL le spese di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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