L’esame diagnostico prodotto tardivamente relaziona sulle immagini della proiezione e l’acquisizione delle stesse non colma una lacuna probatoria, ma consente al CTU di verificare se fosse possibile o meno vedere la frattura (Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1225/2021 del 27/09/2021-RG n. 3233/2015
L’attrice deduce che in seguito ad un sinistro stradale, in data 16/3/2011 si è recata all’Ospedale di Pisa per un trauma al dito mignolo della mano sinistra e trauma diretto addominale, che in quell’occasione è stata sottoposta a radiografia, ma dall’esame non emergevano fratture, tanto che poco dopo veniva dimessa con prognosi di giorni 5 e consigliata crioterapia, con assunzione di antidolorifico al bisogno.
Tuttavia, il decorso post-dimissione aveva un’involuzione con dolore, gonfiore e limitazione funzionale della mano sinistra e che per tali ragioni eseguiva una radiografia, che evidenziava una pregressa frattura del quinto dito metacarpale, ormai consolidatasi; la donna si è quindi sottoposta a terapia fisica e medica fino al 12/7/2011.
Sottopostasi a visita specialistica, veniva accertato che “in seguito all’omessa diagnosi di frattura era seguita la mancata terapia ortopedica di immobilizzazione delle ultime dita della mano per un congruo periodo di tempo; che la spontanea guarigione ha determinato un viziato atteggiamento del V° dito in abduzione laterale, ormai stabilizzato.”
L’Azienda Ospedaliera si costituisce in giudizio contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda.
Secondo la convenuta l’iter diagnostico e clinico seguito dal personale medico dell’AOUP è stato irreprensibile, poiché la frattura non poteva essere apprezzata, trattandosi di lesione minimale che la radiografia eseguita nell’immediatezza del trauma non evidenziava.
Per contro, l’azienda ospedaliera contesta all’attrice di non essersi più recata per ulteriori accertamenti, nonostante il residuare di sintomatologia dolorosa, attivandosi per un ulteriore accertamento solo due mesi dopo l’avvenuto sinistro, quando la frattura si era ormai rinsaldata da sola. La convenuta ha inoltre precisato che anche laddove l’infrazione ossea fosse stata rilevata nell’immediato, gli esiti lamentati dalla paziente sarebbero rimasti invariati.
Il Giudice dispone CTU Medico-Legale e trattiene in decisione.
La paziente svolge eccezione di nullità della CTU, avendo il Consulente acquisito, nel corso delle operazioni peritali, un esame diagnostico prodotto tardivamente, oltre il termine di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c..
Sul punto il Giudice osserva che, fermo restando il divieto per il CTU di sopperire alle carenze probatorie delle parti, lo stesso può acquisire documenti non prodotti in giudizio, quando essi costituiscano meri strumenti di riscontro della veridicità delle prove già allegate dalle parti “quando le indagini del consulente abbiano ad oggetto fatti accessori o secondari, di rilievo squisitamente tecnico, il cui accertamento è necessario per una esauriente risposta al quesito o per dare riscontro e verificare rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti”.
L’Azienda Ospedaliera ha allegato il referto della radiografia eseguita dall’attrice la sera del sinistro, ma aveva omesso di allegare il relativo dischetto. Poiché il referto relaziona sulle immagini del dischetto, l’acquisizione dello stesso non va a colmare una lacuna probatoria (le immagine sono infatti refertate ), ma solo per consentire al Consulente di verificare se invece, contrariamente al referto, fosse possibile o meno vedere la frattura.
Ad ogni modo, tale acquisizione è stata specificamente autorizzata dal Giudice ed è avvenuta nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, alla presenza dei CTP, i quali hanno prestato il consenso all’esame del dischetto.
Conseguentemente la contestazione, oltre che infondata è anche tardiva, atteso che avrebbe dovuto essere sollevata nel corso delle operazioni peritali.
Pacifica, pertanto, la validità della CTU, dalla stessa emerge che: “all ‘esame delle condizioni di salute dell’attrice, al V° dito della mano sinistra non sono osservabili alterazioni documentabili, la formazione del pugno è completa e valida, con partecipazione completa del dito offeso, la presa di flessione è buona. Inoltre, presa visione dell’RX svolto il 17/3/2011 presso l’AOUP, dal l’esame diagnostico non risultava alcuna rima di frattura a carico del V° metacarpo della mano sinistra. Diversamente, nell’esame RX del 31/5/2011, e solo nella proiezione obliqua, è stata riscontrata una lieve formazione fusiforme, interpretabile come reazione periostale, che tuttavia è presente non solo nel V° metacarpo, ma altresì a livello del II°, III° e IV° metacarpo. Tale reazione è plausibilmente riconducibile a un pregresso traumatismo; tuttavia non vi è riscontro certo di una lesione fratturativa a carico della diafisi del V° metacarpo…….L’evento dannoso lamentato dall’attrice consiste in una reazione flogistica al trauma contusivo, evolutasi in sede di convalescenza e pertanto non riscontrabile dai sanitari. Non può ravvisarsi una responsabilità in capo al personale medico per la brevità della prognosi riconosciuta (5 giorni ), che non ha natura esaustiva ai fini del decorso della patologia traumatica.”
Il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni del Consulente e rigetta la domanda dell’attrice condannandola al pagamento delle spese di lite per euro 4.835,00, oltre spese generali e accessori.
Avv. Emanuela Foligno
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche:
Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale





