La prova dell’eziologia non è limitata a un collegamento causale tra la malattia e l’attività di lavoro svolta, bensì riguarda l’intera attività e gli strumenti approntati al fine di tutelare l’incolumità fisica e psichica del lavoratore (Corte d’Appello di Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 3282/2021 del 27/09/2021-RG n. 790/2021)
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione del lavoratore, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500,00. Il Giudice dell’opposizione confermava il precedente rigetto stabilendo che condivisibilmente a quanto sostenuto nella fase sommaria: a) tutta la documentazione medica del 2018 ipotizza ma non indica la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia e l’attività lavorativa e che anche le indicazioni mediche – che dopo la visita di controllo del 2018 lo avevano dichiarato idoneo al lavoro con la “limitazione di evitare situazioni di stress e motivo di conflitto psichico”- erano da reputarsi troppo generiche per ritenere che il lavoratore dovesse essere trasferito.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato la genericità delle deduzioni dell’opponente in merito alla sussistenza di un collegamento tra le patologie e la responsabilità del datore di lavoro anche quanto alla dedotta particolare rumorosità degli ambienti lavorativi ritenendo condivisibile l’esame già svolto nella precedente fase sommaria sulla documentazione prodotta dalla datrice di lavoro, dalla quale si evince che l’indice di rischio calcolato è sempre quello più basso e che in carenza di una nuova prospettazione degli elementi di fatto già esaminati dal Giudice della fase precedente, aveva evidenziato: che le deduzioni in ordine alla riduzione del personale e al conseguente aumento di lavoro del ricorrente, a quelle sul mutamento delle condizioni di lavoro e delle strutture impiegate, erano generiche; che il lavoratore non aveva documentato presso l’azienda alcun fatto rilevante in ordine alle condizioni di lavoro particolarmente stressanti; che al rientro da un periodo di malattia di quattro mesi era stato inviato a visita medica dall’azienda ed era stato giudicato idoneo al lavoro, pur con l’esortazione di evitare situazioni di stress; da quel momento, il 19.6.201 8 non aveva più evidenziato all’azienda specifici problemi, né avanzato specifiche richieste.
Ha ancora evidenziato il Tribunale che il lavoratore non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto anche laddove ha contestato il DVR prodotto dalla convenuta non ha svolto correttamente l’esame del documento limitandosi alla verifica parziale degli infortuni in esso indicati e che la malattia professionale poteva essere ascritta semmai a soli 9 giorni ma anche con riferimento a tale patologia e la responsabilità del datore di lavoro non erano comunque sussistenti elementi decisivi.
Il lavoratore propone reclamo lamentando: a) violazione e/o falsa applicazione della disciplina del rito Fornero in quanto il Tribunale si era limitato, nella fase dell’opposizione, a ripercorrere il percorso motivazionale del primo giudice senza istruire la causa così come richiesto dall’opponente, cosicché questa seconda fase si concretizzava in un’illegittima prosecuzione della prima, con coartazione del diritto di difesa dell’opponente; b) l’erronea interpretazione dei fatti e dei documenti posti a fondamento della sentenza reclamata in quanto il giudice non aveva correttamente valutato la documentazione medica dalla quale invece poteva evincersi la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia e la responsabilità del datore di lavoro e inoltre aveva ritenuto valido il DVR prodotto dalla società, quando invece esso era successivo ai fatti allegati perché il documento era stato emesso soltanto il 17.12.2018.
Con il primo motivo di ricorso parte reclamante contesta la violazione della disciplina Fornero lamentando che il Tribunale nella seconda fase del giudizio di primo grado comprimeva la tutela giurisdizionale limitandosi a richiamare gli atti già esaminati dal Giudice della precedente fase, senza provvedere a istruire la causa.
La doglianza è infondata.
Il Giudice della fase di opposizione, all’esito dell’esame complessivo della documentazione, ha ritenuto di condividere le conclusioni del primo giudice facendole proprie, senza limitarsi tuttavia a un pedissequo richiamo delle risultanze, ma offrendo un proprio approccio critico agli atti in parola.
Sugli altri motivi di ricorso, trattati congiuntamente, la Corte osserva che l’accertamento del superamento oggettivo del periodo di comporto in termini quantitativi di giorni di malattia, oggetto di domanda subordinata proposta dalla parte reclamante, precede logicamente l’accertamento della fondatezza della domanda principale e la verifica.
Il reclamante lamenta in via subordinata che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di accertamento della responsabilità del datore di lavoro nell’insorgenza della malattia, il periodo di comporto non sarebbe comunque superato atteso che andrebbero decurtati, in ogni caso, 9 giorni di riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia professionale dal 18.7.2018 al 26.7.2018.
Le assenze del lavoratore, dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sono normalmente computabili nel calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.
Ebbene, il semplice riferimento al periodo di 9 giorni del luglio 2018 -in cui vi è stato accertamento della natura professionale della malattia – non determina automaticamente la detrazione del medesimo periodo da quello utile ai fini del comporto, che nel suo complesso rimane quindi di 182 giorni maturati.
Non coglie nel segno la ritenuta incongruenza della parte della decisione che riporta: “Ne consegue che la malattia professionale va semmai circoscritta a soli 9 giorni: ma quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra la patologia relativa a tale periodo e la ventilata responsabilità ex art.2087 c.c. nulla di nuovo e/o decisivo si deduce in questa sede”.
In tale ragionamento non vi è nulla di incongruente, ma richiama il precedente percorso motivazionale in base al quale lo stesso giudice ha ritenuto non provata la responsabilità della società.
Per quanto riguarda le certificazioni mediche prodotte dal ricorrente e, a suo dire, male interpretate dal Tribunale, la Corte rileva che la documentazione prodotta è stata esaminata nella sua interezza.
All’esito di tale esame, i precedenti Giudici hanno ritenuto correttamente non provata la sussistenza del nesso di causalità necessaria ex art.2087 c.c. invocato con la domanda originaria del lavoratore.
La prova dell’eziologia non è limitata a un collegamento causale tra la malattia e l’attività di lavoro svolta, bensì deve investire l’intera attività e gli strumenti approntati al fine di tutelare l’incolumità fisica e psichica del lavoratore.
Sul punto, il lavoratore nulla ha allegato, limitandosi a elencare le certificazioni mediche e il proprio percorso professionale caratterizzato da numerose assenze dal lavoro per malattia, intervallate da periodi di lavoro.
Null’altro viene allegato riguardo le specifiche modalità di svolgimento delle mansioni e all’assenza di utili strumenti di tutela che possano adeguatamente collegarle alla specifica responsabilità datoriale contestata.
Il collegamento causale, secondo le deduzioni del lavoratore, potrebbe desumersi dal DVR perché, pur essendo stato prodotto dalla società convenuta, è successivo agli eventi occorsi e strategicamente non fa riferimento alla malattia professionale invocata.
La Corte ritiene, che correttamente il Tribunale -anche valutando la precedente fase cautelare-, ha ritenuto insussistente il nesso causale della invocata malattia professionale, ma un mero disagio del lavoratore non ascrivibile a colpa del datore di lavoro.
Anche per quanto concerne il DVR, la Corte condivide le valutazioni dei gradi precedenti laddove hanno affermato che “la malattia utile al comporto nel CCNL Turismo si conteggia dal 1° gennaio di ogni anno: quella che ha provocato il superamento del periodo si è tutta sviluppata nel 2018, così che l’allegazione del DVR relativa a tale annualità va ritenuta adeguata e pertinente.”
Ed ancora, l’opponente deduce che il datore di lavoro era a conoscenza della malattia professionale sin dal 17.7.18, data di invio del primo certificato Inail di malattia professionale; ma tale certificato non contiene un effettivo riconoscimento, limitandosi a riportare la formula “Agente/Lavorazione/Esposizione correlabile presumibilmente alla malattia” – anche perché basato sulla sola anamnesi del lavoratore -, e pertanto presume, ma non certifica l’esistenza di malattia professionale.
Inoltre, la certificazione medica che riceve il datore di lavoro contiene la prognosi e non la diagnosi.
Ne consegue che la malattia professionale va semmai circoscritta a soli 9 giorni: ma quanto alla sussistenza di nesso eziologico tra la patologia relativa a tale periodo e la ventilata responsabilità ex art. 2087 c.c., nulla di nuovo o decisivo è emerso.
Infine, il certificato Inail mod. 5SS bis riporta nella pag. 2 la “Anamnesi patologica remota”, con l’indicazione “da circa 20 anni riferisce comparsa di sintomatologia ansioso depressiva correlata all’attività lavorativa “.
Ciò non è credibile, in quanto inverosimile che il lavoratore sia stato vessato dal proprio datore di lavoro per 20 anni senza mai nulla lamentare od opporre, e dunque è da intendersi ancor più rigoroso l’onere di deduzione a carico dell’opponente di elementi certi quanto alla sussistenza di nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’insorgenza della patologia riscontrata.
In conclusione il reclamo viene integralmente rigettato e il lavoratore viene condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.307,00,oltre spese generali e accessori.
La Corte, inoltre, ritiene sussistenti le condizioni oggettive richieste dall’art.13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 per il versamento da parte del lavoratore dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui
Leggi anche:
Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio





