Aggravamento della malattia professionale di tendinite bilaterale

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parcella medico legale

Viene riconosciuto che la malattia professionale della ricorrente – esiti di pregresso intervento alla spalla ds e sx con residuo deficit funzionale più accentuati a sx – ha determinato una invalidità del 21% (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 516/2021 del 09/11/2021 RG n. 217/2021)

Il lavoratore invoca il riconoscimento del diritto alle maggiori prestazioni previdenziali, lamentando di avere subito un aggravamento della malattia professionale – tendinite bilaterale sovraspinoso – inizialmente riconosciuta nella misura del 7%, in forza di pregresso contenzioso ed oggetto di diverse domande di revisione che da ultimo nell’anno 2019, portavano al riconoscimento di una invalidità permanente valutata nella misura del 13%.

Avverso detto provvedimento il lavoratore proponeva tempestivamente ricorso che si concludeva con visita medica collegiale del 28.01.2020 che riconosceva una percentuale di invalidità permanente valutata nella misura del 14% per le seguenti patologie: Spalla dx: esiti cicatriziali artroscopici, lieve ipotrofia del cingolo con limitazione dolente dei movimenti sui vari piani per circa ½, passivamente quasi completi, operata 2 volte. Spalla sx: esito cicatriziale a spallina, ipotrofia con deficit stenico dell’arto, movimenti sui vari piani ridotti di circa ½, la mano della postergazione raggiunge il gluteo, lamenta dolore ai movimenti e nel decubito. Passivamente quasi completi”.

A sostegno della domanda sosteneva che la suddetta malattia professionale aveva comportato un aggravamento del livello di invalidità pari al 24% .

In base a quanto constatato dal CTU nominato, dai documenti medici del 2019 visionati agli atti è possibile riscontrare “una riduzione del clivaggio subacromiale da sindrome da attrito” con tendinite bilaterale sovraspinoso.

“All’esame obiettivo dei sanitari riportato sulla comunicazione del 28/01/2020 è così riportato: ” Spalla ds: esiti cicatriziali artroscopici, lieve ipotrofia del cingolo con limitazione dolente dei movimenti sui vari piani per circa ½, passivamente quasi completi, operata per 2 volte. Spalla sin: esito cicatriziale a spallina, ipotrofia del cingolo, con deficit stenico dell’arto, movimenti sui vari piani ridotti di circa 1/2 , la mano nella postergazione raggiunge il gluteo, lamenta dolore ai movimenti e nel decubito. Passivamente quasi completi ……Questa condizione patologica descritta dal sanitario dell’Istituto rispecchia grossolanamente quanto riscontrato in sede di visita peritale, dove la situazione è risultata solo lievemente peggiorata rispetto alla precedente soprattutto per quanto riguarda la spalla sinistra……..Le voci da considerare per la malattia denunciata e riconosciuta dall’Inail “esiti di pregresso intervento alla spalla ds e sx con residuo deficit funzionale più accentuati a sx” in virtù degli esami condotti sia dai sanitari al momento della revisione, sia ai riscontri di diagnostica per immagine del 2019 che dall’esame obiettivo svolto in sede di visita peritale, in virtù delle condizioni patologiche obiettive e degli esiti degli interventi chirurgici subiti sono le seguenti: 223. Anchilosi completa dell’articolazione scapolo -omerale con arto in posizione favorevole d 25 n.d. 20. Sebbene non sia presente una anchilosi completa delle spalle, la limitazione funzionale risulta severa con riduzione articolare di almeno il 50% per la spalla destra (dominante) e di circa il 50% con impossibilità alla retropulsione per la spalla sinistra (non dominante); dunque, con criterio di ragionevolezza, risulta congrua una valutazione della menomazione dell’integrità psicofisica di un 12,5% per la spalla destra e di un 10% per la spalla sinistra. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5: Rispetto a tale voce, con criterio di ragionevolezza, stanti i riscontri obiettivi in particolare della cicatrice a spallina interessante l’arto superiore sinistro, per tale condizione risulta congrua una valutazione della menomazione dell’integrità psicofisica pari al 2%.In conclusione la Sig.ra risulta attualmente affetta da: esiti di pregresso intervento alla spalla ds e sx con residuo deficit funzionale più accentuati a sx. Attualmente la condizione clinica della perizianda è caratterizzata da riduzione dell’articolarità di entrambe le spalle di circa il 50% bilateralmente con modesti esiti cicatriziali più rilevanti a sinistra. In virtù di questo quadro obiettivo, sovrapponibile a quello presente alla visita di revisione, la menomazione dell’integrità psicofisica può, con criterio di ragionevolezza, essere valutata mediante le seguenti voci secondo quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 2.07.2000, tenendo presente quanto statuito dall’art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38: N° 223. D.: 12,5% , N° 223. N.D.: 10%, N° 36.: 2%. In conclusione, la Malattia Professionale riscontrata alla Signora esprime un danno biologico quantificabile con criteri o di ragionevole probabilità, in virtù del quadro patologico complessivo ed evitando la sommatoria algebrica, nella misura del 21% con decorrenza a partire dalla data di revisione.”

Il Tribunale condivide le risultanze della consulenza e dà atto che il CTU ha considerato e dato atto di quanto accertato in sede di collegiale medica, integrando le valutazioni ivi effettuate con le risultanze documentali e con le evidenze risultanti dall’esame diretto della paziente in sede di visita.

In definitiva, viene riconosciuto che alla data della domanda di revisione, la malattia professionale della ricorrente – ESITI DI P REGRESSO INTERVENTO ALLA SPALLA DS E SX CON RESIDUO DEFICIT FUNZIONALE PIÙ ACCENTUATI A SX – ha determinato una invalidità del 21%.

Pertanto, l’Inail viene condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all’accertato grado di inabilità del 21% dalla data della revisione, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.

Sui ratei arretrati vanno liquidati gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412 \1991.

Le spese di lite e di CTU vengono poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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