Revisione della misura dell’invalidità totale

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Revisione invalidità civile totale che passa dal 100% al 74%

Revisione dell’invalidità civile totale conduceva l’Istituto ad abbassare la misura dal 100% al 74% con il conseguente obbligo di restituzione degli importi da parte del beneficiario (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Sentenza n. 454/2021 del 17/03/2021- RG n. 1295/2020).

La revisione dell’invalidità civile da totale alla misura del 74% viene contestata dall’interessato e il Tribunale dichiara che la ripetizione delle somme invocata dall’Istituto è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile in considerazione della buona fede e dell’affidamento del beneficiario.

Il beneficiario destinatario di revisione dell’invalidità civile cita a giudizio l’Inps onde vederne revocato il giudizio di revisione che declassava la categoria del 100% di invalidità a quella del 74% con obbligo di restituzione degli importi maggiorati versati.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che le pensioni per l’invalidità,  possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.  Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave “.

Il ricorrente era titolare di pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, da data anteriore al 22/5/2017 ;

–           in data 22/5/2017 la parte ricorrente è stata sottoposta a visita di revisione;

–           con atto datato 28/1/2019 l’Inps ha chiesto alla parte ricorrente la restituzione delle somme già versate nel periodo dal 1/ 6/2016 al 31/12/2018 , a titolo di pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 , in ragione dell ‘avvenuto declassamento da invalido civile al 100% a invalido parziale al 74% , a seguito della predetta visita di revisione e in ragione del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti previsti dalla legge.

Il beneficiario della prestazione deduce, invece, che la richiesta di restituzione da parte dell’Inps sarebbe illegittima  non avendo mai ricevuto dall’Istituto la comunicazione dell’esito della visita di revisione.

L’Inps non ha fornito la prova di avere regolarmente comunicato alla parte ricorrente l ‘esito della visita di revisione sopra menzionata.

Al riguardo, il Tribunale evidenzia che la giurisprudenza ha chiarito: ” In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere”.

In termini generali trova applicazione la regola che “esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.

In applicazione di tali principi,  è senz’altro sussistente la buona fede del beneficiario, tuttavia, la richiesta di restituzione delle somme vantata dall’Inps deriva oltre che dalla revisione dell’invalidità totale, anche dall’accertamento dei redditi del periodo interessato.

Risulta, infatti, che in tale periodo il ricorrente era titolare di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge al fine di poter godere della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971.

Tale circostanza reddituale giustifica la ripetibilità delle somme da parte dell’Inps ed il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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