Condotte di straining e danno non patrimoniale

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Condotte di straining e risarcimento del danno non patrimoniale

Condotte di straining e risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33639).

Condotte di straining (isolamento e sottoutilizzazione) sono risarcibili come danno non patrimoniale.

Sono risarcibili i danni non patrimoniali subiti dal lavoratore a causa delle condotte di straining del datore di lavoro, ove pur in assenza di continuità delle azioni vessatorie, venga determinata con efficienza causale una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici.

Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda di un lavoratore finalizzata all’ottenimento del del risarcimento del danno subito per la condotta mobbizzante della società datrice di lavoro. Veniva rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale, mentre veniva riconosciuto l’effettivo demansionamento.

Il lavoratore veniva “sottoutilizzato” e lasciato inoperoso. La decisione veniva sostanzialmente confermata anche in Appello e la vicenda giunge in Cassazione.

Gli Ermellini accolgono il ricorso limitatamente al mancato risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del demansionamento e della conseguente malattia psico-somatica  derivatane.

Erroneamente i Giudici di merito negavano la risarcibilità degli invocati danni per la pregiudiziale copertura dell’Inail.

La suprema Corte rammenta che l’assicurazione obbligatoria prevista dal d.P.R. n. 1124/1965 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l’esonero dunque non opera e, in tali casi, per il risarcimento dei danni definiti “complementari”, trovano applicazione le regole generali previste in caso di inadempimento contrattuale.

Ed ancora, l’esonero del datore di lavoro non opera quando viene accertato che i fatti da cui deriva l’infortunio o la malattia costituiscono reato, con conseguente responsabilità per la parte che eccede le indennità liquidate dall’INAIL. Si giunge così alla definizione di “danno differenziale”, «inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d’ufficio».

Ciò posto, il Giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve compararlo con l’indennizzo erogato dall’INAIL «secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale» (Cass. n. 1322/2015; Cass. n. 20807/2016).

In altre parole, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse

dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente.

La sentenza di appello ha erroneamente affermato che la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’INAIL è condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.

La pronuncia risulta errata anche laddove, pur avendo ritenuto sussistente l’illecito datoriale rappresentato dal demansionamento, ha omesso l’accertamento e la liquidazione dei relativi danni non patrimoniali.

Si tratta in questo caso di straining, una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra la continuità delle azioni vessatorie, in quanto la condotta nociva può realizzarsi anche con una unica azione isolata o, comunque, con più azioni prive di continuità che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici.

Conclusivamente, la Suprema Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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