Ferita lacero-contusa per infortunio sul lavoro

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Ferita lacero-contusa alla caviglia destra per infortunio

Infortunio del lavoratore che riporta una ferita lacero-contusa alla caviglia (Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2023, n.1568).

Infortunio in un cantiere ferroviario che causa ferita lacero-contusa alla caviglia destra del lavoratore.  

Con ricorso presentato davanti al Giudice del Lavoro, l’infortunato dichiarava di avere subito un infortunio sul lavoro mentre lavorava in un cantiere ferroviario. Nello specifico, nel corso delle operazioni di sollevamento manuale di un macchinario, in assenza di attrezzatura meccanica per il sollevamento, rimaneva incastrato con l’arto inferiore destro al di sotto del macchinario medesimo.

Chiedeva, quindi, la condanna per danni conseguenti all’infortunio sia nei confronti della società proprietaria e custode del cantiere, nonché dell’INAIL nel caso di accertamento di una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella già determinata.

Il Giudice respingeva la domanda ritenendola sfornita di adeguata prova. Successivamente, la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado e la correttezza della fase istruttoria, riteneva, in particolare, che nessuno dei testi escussi avesse assistito all’evento e che risultasse incontestato che in sede di accesso al Pronto Soccorso il lavoratore dichiarava l’origine extralavorativa della lesione.

L’infortunato ricorre in Cassazione lamentando omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alle prove testimoniali svolte.

Il ricorrente, in sintesi, sostiene che il Giudice utilizzava esclusivamente le dichiarazioni di testi che non avevano assistito al sinistro oggetto della controversia, omettendo di considerare alcuni fatti storici decisivi che sarebbero potuti risultare dalla testimonianza di un teste, già ammessa in primo grado, ma non assunta.

Entrambi i motivi sono considerati inammissibili.

La Cassazione evidenzia che le censure riguardano una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. Nella specie, non solo parte ricorrente non ha indicato quale sia l’omessa valutazione di un fatto storico, ma ha rivolto le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la erronea valutazione di materiale istruttorio.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice di merito, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

Oltre a ciò, la Suprema Corte ribadisce –  riguardo alla “doppia conforme” –  che la inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi si configura non solo quando la decisione è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due pronunzie sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa.

Oltre a ciò, viene sottolineato che non vi è stata alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la prima è sussistente solo quando il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa; la seconda è configurabile solo quando il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente appressabile.

Nella specie, la Corte d’Appello ha condiviso l’iter motivazionale del Giudice di primo grado che aveva ritenuto “difficoltosa” la ricostruzione dei fatti per un episodio avvenuto quattro anni prima, per il quale vi era stato un ricovero ospedaliero solo dopo nove giorni dal dedotto schiacciamento del piede, peraltro con dichiarazione di infortunio non di origine lavorativa.

il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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