Tutele connesse allo stato di invalidità civile (Cassazione civile, sez. lav., 22/11/2022, n.34315).

Tutele connesse allo stato di invalidità civile: ATP e spese processuali.

Il Tribunale di Latina, in esito all’ATP promosso nei confronti dell’Inps ai fini del riconoscimento dell’invalidità in percentuale utile al conseguimento della prestazione (assegno o pensione di inabilità), nonché dell’esenzione dal pagamento del ticket, omologava l’accertamento positivo, con decorrenza dalla data della domanda, del solo requisito sanitario utile per l’esenzione dal pagamento del ticket, condannando l’INPS al pagamento delle spese della procedura.

L’Inps ricorre in Cassazione articolando tre censure.

Lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), e la non conformità a diritto della statuizione resa dal Tribunale in ordine alle spese di lite, assumendo doversi qualificare l’Istituto stesso parte totalmente vittoriosa, non dando l’esito dell’ATP in punto invalidità titolo all’istante a beneficiare di alcuna prestazione a carico.

In altri termini, l’Istituto afferma la erroneità della condanna al pagamento delle spese processuali in quanto dall’ATP risultava la insussistenza del requisito per accedere ai benefici previdenziali e il solo diritto ad ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Con il secondo motivo, ripropone la censura relativa alla statuizione sulle spese di lite resa dalla Corte territoriale sotto il diverso profilo della mancata attribuzione del relativo onere a carico del titolare passivo della pretesa, ovverosia della ASL di Latina.

Una lettura sistematica e complessiva delle disposizioni in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Difatti, si è già evidenziata in precedenti pronunzie l’autonomia della ricostruzione sistematica del modello processuale di accertamento dello stato psico fisico, necessario ai fini delle tutele connesse allo stato di invalidità civile.

Con la L. n. 102 del 2009, art. 20 è stato modificato il disposto del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, (collegato alla finanziaria per il 2006) convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, concentrando sull’Inps la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell’handicap e conseguenti tutele connesse. Sicchè l’Iistituto viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile.

A questo contesto normativo va agganciato il disposto della L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 38 che, al fine rendere maggiormente economica l’azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi previdenziali, ha introdotto l’istituto processuale dell’ATP obbligatorio.

La novella (a far tempo dal 1 gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento delle tutele connesse alla materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l’instaurazione del contenzioso ordinario.

Ne deriva che l’ambito di operatività dell’art. 445-bis c.p.c, è circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell’handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l’Inps (unico legittimato passivo) sorga in merito all’accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario.

In definitiva, quanto al procedimento delineato dall’art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l’INPS, anche là dove l’interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l’accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell’invalido civile (nel caso, I’ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).

Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, addossate dai Giudici di merito all’Inps, il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. relativo alla statuizione sulle spese del procedimento e su quelle di consulenza emessa nel decreto di omologa, è ammissibile perché si tratta di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali delle partì, non soggetto alla possibilità di impugnazione in altre sedi.

In definitiva,  affermata la legittimazione passiva dell’INPS anche quanto alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all’ottenimento dell’esenzione dal ticket sanitario ai sensi della L. n. 537 del 1993, l’Istituto va riconosciuto soccombente nel procedimento concluso con il decreto di omologa e quindi obbligato alla rifusione delle spese.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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