Dovere di sicurezza del datore di lavoro

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Dovere di sicurezza del datore di lavoro in caso di appalto e subappalto

Dovere di sicurezza del datore di lavoro (Cass. civ., sez. III,  3 aprile 2023, n. 9178).

Infortunio sul lavoro e rispetto del dovere di sicurezza da parte del datore di lavoro.

Viene impugnata dai congiunti del lavoratore deceduto la decisione della Corte di Appello dell’Aquila, esponendo che:

– venivano convenuti in giudizio la società datrice di lavoro e quella appaltatrice per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del lavoratore, occorsa presso il cantiere dove lo stesso era intento al montaggio di moduli per la realizzazione di un forno di verniciatura, lavori parzialmente subappaltati alla datrice da altra società, cui erano stati a loro volta appaltati da altra società;

– era stata realizzata una struttura metallica di sostegno alta circa 4 metri su cui dovevano essere posizionati i moduli di forno, da affiancare e agganciare;

– il lavoratore, munito di casco, scarpe, guanti antinfortunistici e cinture di sicurezza, era salito, su una scala attrezzata, per raccogliere un cavo rimasto all’interno del modulo e gettarlo in basso per le successive operazioni ma, subito dopo essere entrato nel modulo posto all’altezza di circa 4 metri, cadeva, riportando lesioni da cui era poi originata la morte.

I Giudici di merito rigettavano la domanda risarcitoria osservando che:

– veniva dedotto in astratto un generale obbligo di vigilanza a carico della committente senza che fosse stata dimostrata quale condotta avesse avuto specifica efficacia eziologica sull’evento, prospettandosi, inoltre, una responsabilità per la mancata verifica della concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, invece non rinvenibile nella ripartizione legale delle funzioni tra i soggetti coinvolti e delle correlate assunzioni di rischio;

– vi era una discrepanza tra il suddetto piano e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società responsabile dell’esecuzione specifica dei lavori  e del rispetto delle necessarie misure di sicurezza, posto che secondo il PSC era necessario che vi fosse idonea impalcatura o ponteggio o altra misura che consentisse l’aggancio di funi ovvero cinture di sicurezza, mentre il POS prevedeva solo funi disposte a croce, a modo di protezione, collocate però sul lato opposto a quello d’ingresso del lavoratore deceduto.

La Corte di Cassazione ritiene le censure fondate.

In caso di responsabilità civile da infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494 del 1996 (ritenuto “ratione temporis” normativa di riferimento dalla stessa Corte territoriale),  il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché all’agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Ebbene, pacifico tale principio, la Corte d’Appello di L’Aquila non ha correttamente verificato se l’omessa richiesta di allineamento dei due piani, in funzione della più idonea sicurezza, sia stata condotta omissiva che abbia causalmente contribuito, in chiave probabilistica, all’evento, consistito proprio in una caduta per omesso fermo delle indossate cinture di sicurezza.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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