Diminuzione del danno da perdita del rapporto parentale per il genitore assente (Cass. civ., sez. VI-3, 13 dicembre 2022, n. 32697).
Diminuzione del danno da perdita del rapporto parentale al padre che è sempre stato assente nei confronti della figlia deceduta.
La Suprema Corte conferma la decisione di merito che si è discostata dalle Tabelle di Milano, diminuendo la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dal padre di una ragazza deceduta in un sinistro stradale.
La giovane donna decedeva a seguito di un sinistro stradale, ove rimaneva coinvolta in qualità di terza trasportata. La madre e la sorella, pertanto, azionavano azione civile per il ristoro dei danni subiti, compreso il danno da perdita del rapporto parentale. Successivamente, con autonomo giudizio, poi riassunto, invocava il medesimo danno anche il padre della ragazza deceduta.
Il Tribunale di Cremona dichiarava in parte cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, mentre rigettava le domande proposte dal padre, dalla sua nuova compagna e dai parenti paterni per “insussistenza di rapporti affettivi idonei a giustificare un risarcimento maggiore rispetto a quello offerto in via stragiudiziale.”
La decisione veniva solo parzialmente riformata in sede di appello e la vicenda approda in cassazione.
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe liquidato, in suo favore, sulla base della “non effettività del legame padre figlia”, il danno da perdita parentale al di sotto dei valori minimi di cui alle Tabelle di Milano, “senza motivare” al riguardo, così violando l’art. 1226 c.c.. Sul punto la Corte territoriale avrebbe, secondo il ricorrente, fondato la sua decisione esclusivamente sulla base di mere dichiarazioni rese innanzi al Tribunale per i Minorenni (e tale circostanza non sarebbe, a suo avviso, sufficiente a giustificare l’operata liquidazione), omettendo di valutare le ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso e dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Cremona, da cui sarebbe emersa la volontà del padre di riavvicinarsi alla figlia e la conseguente permanenza del vincolo affettivo. Il ricorrente lamenta, inoltre, una disparità di trattamento con la madre, alla quale sarebbe stato riconosciuto un risarcimento determinato sulla base dei valori tabellari, nonostante, sostiene il ricorrente, avesse avuto un “trascorso di vita del tutto simile al padre, caratterizzato dall’analoga carenza del rapporto di convivenza con la figlia”.
La Suprema Corte sottolinea che correttamente i Giudici di merito hanno richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, “è onere dei congiunti provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale”.
In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (v. Cass. 21230/2016 e 7743/2020).
Nel caso esaminato i Giudici hanno ritenuto la non effettività del rapporto padre-figlia sulla base della travagliata storia familiare della ragazza che non conviveva stabilmente con entrambi i genitori.
Dalle risultanze probatorie è infatti emersa la diversa consistenza del rapporto madre-figlia rispetto a quello paterno: l’uomo aveva anche ammesso che il rapporto con la figlia constava in semplici contattati telefonici, egli inoltre non partecipava agli incontri organizzati dai servizi sociali e non si era mai posto il problema del mantenimento della figlia.
Nel ritenere non provata l’effettività del rapporto parentale, con riguardo alla relazione padre figlia, la Corte territoriale ha in primis valutato la travagliata storia familiare della ragazza deceduta, stante l’assenza di una stabile convivenza con entrambi i suoi genitori, ha ancorato tale valutazione a quanto complessivamente risultante agli atti. Tale disamina è stata effettuata disgiuntamente e con ampiezza di argomentazioni in relazione ai rapporti con ognuno dei genitori, risultando così evidente la diversa consistenza di tali rapporti; non può, pertanto, essere condivisa l’argomentazione del ricorrente, il quale ha rilevato come il rapporto parentale con la madre sia stato considerato effettivo ed abbia condotto ad un risarcimento determinato sulla base dei valori tabellari, nonostante il “trascorso di vita del tutto simile al padre”.
La Corte di appello ha concluso per la non effettività del rapporto parentale con il padre, considerando anche che il rapporto con la figlia constava in contatti telefonici e manifestava la sua fragilità nella non partecipazione dell’uomo agli incontri organizzati dai Servizi Sociali e nel fatto che non si fosse mai posto il problema del mantenimento della figlia.
E’ corretta, pertanto, la decisione di liquidare alla madre un danno da perdita del rapporto parentale tabellare e della diminuzione del suddetto danno nei confronti del padre che non aveva più rapporti con la figlia. Decisione, peraltro, compiutamente motivata.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:





