Sorpasso in curva e sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2022, n.36727).

Sorpasso in curva e forza probatoria del verbale di accertamento.

Il Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, ha rigettato l’impugnazione proposta dal danneggiato avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva confermato il verbale di accertamento della violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, elevato a carico dello stesso sulla base di dichiarazioni testimoniali e rilievi tecnico-planimetrici svoltisi a seguito di un sinistro stradale immediatamente successivo alla condotta contestata.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che “seppur vero che il verbale di accertamento fa piena prova delle dichiarazioni rese dagli accertatori con riferimento ai fatti avanti a loro accaduti ovvero relativi alle dichiarazioni loro rese, nel caso di specie tale questione pare irrilevante“.

Il verbale di accertamento in questione è stato, infatti, redatto sulla base delle dichiarazioni del teste e dei rilievi eseguiti successivamente al sinistro stradale occorso, da cui i verbalizzanti hanno tratto la sussistenza della violazione contestata.

Inoltre, le circostanze dedotte dal teste hanno trovato conferma nel fascicolo fotografico allegato nel giudizio di primo grado, ove vengono ritratte le due autovetture dopo l’urto e nella parte destra dell’immagine si vede il tratto curvilineo della strada, esattamente indicata con una freccia gialla. E da tale osservazione si può agevolmente verificare la ridotta distanza tra il punto di contatto e il tratto curvilineo.

Nel verbale impugnato, poi, si fa riferimento al km 15+900 quale luogo del sinistro e non del tratto curvilineo ove sarebbe avvenuto il sorpasso in curva contestato, e comunque l’indicazione esatta del luogo, ha concluso il Tribunale, può essere tratta con certezza sia dalle fotografie allegate sia dalle dichiarazioni rese dal testimone.

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e art. 12 C.d.S., commi 1 e 3,  ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato attribuito valore probatorio al verbale di accertamento senza, tuttavia, considerare che il verbale di accertamento, ove, come nel caso in esame, indica fatti di cui il pubblico ufficiale non ha avuto cognizione diretta, è privo di efficacia probatoria privilegiata.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 12 C.d.S., commi 1 e 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non poteva essere valutata la doglianza relativa al mancato rispetto dell’art. 12 C.d.S. proposta per la prima volta in fase di appello senza, tuttavia, considerare che l’opponente aveva dedotto la questione della violazione della suddetta norma tanto nel ricorso di primo grado, quanto nell’atto d’appello.

Le censure sono inammissibili.

Il ricorrente mostra di non avere colto la ratio sottostante alla decisione laddove, in particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che, a prescindere dalla valenza del verbale quale prova legale, i rilievi eseguiti dagli agenti accertatori successivamente al sinistro stradale, le dichiarazioni rese dal teste nell’immediatezza dei fatti e il fascicolo fotografico prodotto in giudizio hanno dimostrato la sussistenza in fatto della violazione contestata.

Il Tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, e cioè le dichiarazioni rese da un testimone, le fotografie prodotte e i rilievi eseguiti ha ritenuto che era risultata la dimostrazione che, in fatto, l’opponente aveva operato un sorpasso in curva. Ed una volta affermato, come il Tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l’opponente aveva operato un sorpasso in prossimità di una curva, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso Tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell’opposizione proposta dal trasgressore.

L’art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, infatti, punisce, con una sanzione amministrativa, “il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve”.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Scontro violento con il pedone che attraversa sulle strisce

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui