Errata devitalizzazione del VI elemento (Tribunale Catanzaro, Sentenza n. 570/2023 pubblicata il 6/04/2023).                                                                                                                                                                       

Errata devitalizzazione con sfondamento dell’elemento VI.

Il danneggiato cita a giudizio il medico Odontoiatra deducendo:

-che a metà ottobre 2014, aveva eseguito una devitalizzazione al sesto elemento dell’arcata superiore destra per un costo complessivo di € 260,00, senza fatturazione;

-che, in seguito alla prima seduta, ha iniziato a lamentare fastidi e, pertanto, si è sottoposto ad una seconda seduta i primi di novembre; che, nonostante ciò, il dolore è persistito ed ha eseguito così una terza seduta durante la quale l’Odontoiatra riferiva che il dolore e i problemi al dente del giudizio erano dovuti ad una mera “sensazione”;

-che l’infiammazione, il dolore e l’infezione erano ancora presenti ed in seguito era anche apparsa una cisti sotto l’otturazione, causata dall’errata devitalizzazione, con sfondamento dell’elemento sesto a causa di una protesizzazione alta; che, pertanto, è stato sottoposto ad una cura antibiotica e all’estrazione dell’elemento, con ricorso all’implantologia protesica.

Deduce, inoltre, che durante le visite non veniva informato sulla patologia riscontrata e sulle modalità di intervento e che non veniva sottoscritto alcun consenso informato.

L’Odontoiatra eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e il Tribunale la ritiene fondata.

Parte convenuta in sede di costituzione ha esposto di non avere mai fornito alcuna prestazione professionale all’attore, contestando la sussistenza del rapporto professionale medico-paziente asseritamente intercorso tra gli stessi.

L’attore, paziente danneggiato, deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Ebbene, l’attore non ha dimostrato la titolarità passiva del rapporto, non avendo fornito la prova della sussistenza di un contratto stipulato con l’Odontoiatra convenuto, o comunque un rapporto di fatto avente ad oggetto la cura di devitalizzazione del sedicesimo elemento dell’arcata superiore destra.

Nè dagli atti di causa,  né dalla prova testimoniale è emersa la prova che il medico convenuto avesse devitalizzato il sedicesimo elemento dell’arcata superiore destra all’attore.

In particolare, parte attrice si è limitata ad allegare alla sua domanda di risarcimento per errata devitalizzazione e cure dentarie documenti privi di valore probatorio, ovvero la diffida di risarcimento, che rimaneva priva di riscontro,  la fattura della TAC del 22.03.2016, con referto, successiva all’intervento contestato e copia dell’ortopanoramica, parere medico – legale, ricorso per ATP, poi dichiarato inammissibile, e la querela per omessa emissione della fattura.

Tali documenti non provano che tra le parti fosse intercorso il rapporto professionale medico, anche in via di mero fatto.

La sussistenza di un rapporto contrattuale tra l’attore e il Medico convenuto, avente ad oggetto la devitalizzazione contestata non è emersa neanche dalle dichiarazioni fornite dai testimoni di parte attrice in sede di escussione.

Uno dei testi, ha confermato di avere accompagnato l’attore presso lo studio dentistico del convenuto però non ha saputo riferire “quante sedute complessivamente abbia fatto per completare l’operazione di devitalizzazione.”

Ebbene, da tali affermazioni non può farsi discendere che tra l’attore e il convenuto sia intercorso un rapporto di prestazione professionale per l’esecuzione della devitalizzazione.

Le altre prove testimoniali sono risultate “de relato”.

Pertanto, viene dichiarato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte attrice sulla legittimazione passiva dell’Odontoiatra convenuto, e la domanda viene rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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