Scontro violento con il pedone (Tribunale Pescara, Sentenza n. 428/2023 pubblicata il 23/03/2023).

Pedone che attraversa sulle strisce subisce uno scontro violento con l’autoveicolo.

La danneggiata cita a giudizio il proprietario-conducente della Fiat Panda e la Compagnia garante per la RCA per ottenerne la declaratoria di responsabilità e il ristoro del danno.

La donna, mentre si dirigeva a piedi verso la fermata dell’autobus, per recarsi al lavoro, attraversando sulle strisce pedonali presenti al centro della piazza, subiva lo scontro violento con la Fiat Panda che sopraggiungeva.

A seguito della caduta le veniva diagnosticata  “frattura metaepifisaria prossimale della tibia e del collo del perone sinistro; frattura della branca ileo-ischio pubica sinistra e dell’ala sacrale bilaterale”.

L’INAIL, al quale l’attrice aveva denunciato il sinistro, trattandosi di infortunio in itinere, ne aveva constatato in data 2.5.2018 la guarigione e in data 06.11.2018 accertato le seguenti menomazioni dell’integrità psico-fisica: “esiti di frattura di tibia e perone sinistro; esiti cicatriziali discromici; deficit per 15° flessione del ginocchio sinistro; mezzi di sintesi in situ”, quantificando il danno biologico permanente in misura pari all’8%.

A seguito di opposizione, l’attrice era stata sottoposta in data 10.3.2019 a visita collegiale, all’esito della quale l’INAIL aveva accertato il grado di inabilità nella misura del 16%, comunicando all’attrice la costituzione in suo favore e con decorrenza dal 3.5.2018 di una rendita annua nella misura di € 2.857,74, ovvero € 238,14 mensili.

Il Medico-legale della Compagnia assicuratrice del veicolo accertava, invece, il grado di invalidità permanente nella misura del 12%.

In corso di causa la suddetta Compagnia chiamava l’INAIL che si costituiva evidenziando di avere accertato postumi permanenti nella misura del 16%, per i quali aveva erogato un’indennità complessiva di €. 90.028,83, per la cui ripetizione sollecitava la Compagnia in qualità di responsabile civile del sinistro.

Il Tribunale dispone CTU medico-legale che ha quantificato l’entità dei postumi riportati dall’attrice nella misura del 15%, circa in termini di riduzione della integrità psicofisica (danno biologico propriamente detto) precisando che trattasi di danno che, per caratteristica ed entità, non ha nessuna significativa ripercussione sulla capacità lavorativa generica e/o sulla capacità specifica di impiegata.

In applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2021, il danno riportato dall’attrice (che alla data del 7.5.18, epoca di presumibile stabilizzazione dei postumi aveva circa 49 anni), è pari ad € 52.140,00 di cui € 31.500,00 per danno biologico, € 9.765,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 10.875,00 per danno biologico temporaneo.

Con riguardo all’aumento richiesto dall’attrice a titolo di personalizzazione, in relazione alle difficoltà incontrate dalla medesima nello svolgimento di attività prima praticate, come la corsa, oppure nel fatto di non poter fare più uso di scarpe con i tacchi o di abiti che lasciano scoperte le gambe, dove sono presenti cicatrici chirurgiche, il danno biologico viene aumentato a euro 37.059,56.

La compagnia d’assicurazione viene condannata, quindi, risarcire all’attrice le voci di danno non liquidate dall’INAIL, ovvero danno morale e danno biologico temporaneo, per un importo complessivo di euro 20.640,00.

Avv. Emanuela Foligno

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