Alterazione peggiorativa della malattia professionale (Tribunale Lucca, Sezione Lavoro, sentenza n. 454 del 9 dicembre 2021).
Alterazione peggiorativa della malattia professionale rispetto al primo riconoscimento è quanto deve provare il lavoratore.
Il lavoratore presenta all’Inail domanda di riconoscimento dell’aggravamento della patologia di origine professionale dal 10% al 16%, l’Istituto rigetta la domanda e il lavoratore esperisce l’azione amministrativa di revisione che viene anch’essa rigettata.
L’interessato cita a giudizio l’Inail deducendo che nel 2012 veniva riconosciuto affetto da “lombalgia statico-dinamica in soggetto già operato di emilaminectomia per EDL4 -L5” di origine professionale con valutazione di una invalidità permanente, sotto il profilo del danno biologico, pari al 10%, e chiedendo il riconoscimento dell’aggravamento.
In particolare, l’alterazione peggiorativa viene invocata per la diagnosi di “plurime focalità erniarie L2 -L3, L3 -L4 ed esiti di emilaminectomia per ED L4 -L5 ” che determinerebbe il riconoscimento dei postumi permanenti in misura non inferiore al 16% per la presenza di più focalità erniarie.
Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l’insussistenza di apprezzabile peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore. Il Tribunale istruisce la causa attraverso CTU Medico-legale.
Il lavoratore contesta l’elaborato peritale evidenziando la errata ricostruzione delle mansioni svolta dal CTU e l’errato rischio lavorativo indicato. Il C.T.U., difatti, esclude l ‘aggravamento e conferma la quantificazione del danno biologico già riconosciuta dall’INAIL nella misura del 10% e il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni del Consulente.
Tuttavia, evidenzia il Giudice, le osservazioni critiche del lavoratore non hanno rilevanza in quanto il CTU ha escluso in radice l’esistenza di un aggravamento della malattia professionale evidenziando: “…esaminata la certificazione sanitaria complessivamente prodotta, è possibile affermare che i dati clinici oggettivi a disposizione, con specifico riferimento alle immagini radiologiche del rachide lombo -sacrale eseguite in data 1.02.2012 (per la prima richiesta di riconoscimento di malattia professionale) e successivamente in data 25.08.2015 (in occasione della richiesta di aggravamento) documentano un quadro ostearticolare degenerativo del tratto lombare della colonna, sostanzialmente stabile quanto a gravità, relativamente a sede ed entità delle lesioni ossee e discali. “
Sulla scorta di tale conclusione la domanda del lavoratore viene rigettata con condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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