Manutenzione dei beni strumentali e infortunio sul lavoro (Cassazione civile, sez. lav., dep. 24/01/2023, n.2123).
Manutenzione dei beni strumentali omessa e infortunio del lavoratore.
La vicenda trae origine dall’azione giudiziaria interposta dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro per essere lo stesso caduto da una sedia a causa dell’improvviso distacco di una delle rotelle.
In tal senso il lavoratore chiede che venga dichiarata la responsabilità datoriale per non aver svolto un adeguato controllo e manutenzione dei beni strumentali, omettendo in tal modo di garantire la sicurezza e l’incolumità dei dipendenti nell’esercizio delle mansioni lavorative.
Il Giudice del Lavoro di Sassari, accoglieva la domanda e condannava il datore di lavoro. Successivamente, la Corte di Appello di Sassari rigettava il gravame del datore, ritenendo non ammissibili le nuove prove orali e documentali, e lo condannava alle spese di lite.
La decisione viene impugnata in Cassazione dove il datore di lavoro contesta motivazione apparente e il rigetto delle nuove prove proposte.
Gli Ermellini danno atto che la Corte territoriale, nel rigettare le nuove istanze istruttorie, richiama un precedente di legittimità (Cass. civ., sez. I, 23.7.2014, n. 16745), secondo cui possono essere esclusi i nuovi mezzi di prova, salvo che nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia.
Ebbene, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte sarda ha inteso non ammettere i nuovi mezzi di prova perché giudicati non indispensabili nel contesto processuale poi meglio descritto.
In particolare i Giudici di appello hanno specificato che “In ogni caso, le circostanze oggetto di prova non risultano idonee a dimostrare l’assunto del deducente, essendo rivolte a provare giudizi da parte del testimone o comunque valutazioni generiche“, senza nulla dire in merito alle nuove prove di natura documentale.
Sul divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, è stato precisato che in difetto di un’espressa disciplina transitoria, ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, la regola si applichi quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012.
Ragionando in tal senso, la sentenza di primo grado interveniva in data 12.7.2016, e quindi molto dopo la data di entrata in vigore della novella del 2012. Pertanto, vi è error in procedendo della Corte di merito, consiste nell’aver fatto applicazione di una norma non più vigente all’atto della sua decisione nella versione che è stata presa in considerazione.
La relativa censura viene accolta, assorbita la seconda.
La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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