Danno da vaccinazione contro il Papilloma Virus

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Danno da vaccinazione contro il papilloma virus e Legge 210

Danno da vaccinazione anti papilloma virus e indennizzo di legge per le complicanze irreversibili (Corte Cost., sent., 26 settembre 2023, n. 181).

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge di indennizzo delle complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione contro il contagio da papilloma virus umano.

Per quanto qui di interesse, la questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte d’appello di Roma, in seno a una vicenda azionata da una donna che aveva sviluppato il diabete a seguito della terza dose di vaccino anti-HPV.

La somministrazione della vaccinazione anti papilloma virus era stata effettuata nell’ambito di una campagna di raccomandazione da parte delle autorità competenti e il nesso tra lo sviluppo della patologia e la vaccinazione era stato accertato con CTU. Tuttavia, la Corte d’Appello di Roma,   esclusa la possibilità di accedere a un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 210/1992, ha ritenuto che solo una sentenza additiva di parziale illegittimità costituzionale consentirebbe di riconoscere il diritto all’indennizzo.

L’art. 1, comma 1, della legge 210 prevede il diritto all’indennizzo a chi abbia subito «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica», a causa di «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale».

La Consulta si è pronunciata più volte al fine di estendere il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva (sentenza n. 118/2020, con riguardo alla vaccinazione anti-epatite A; sentenza n. 268/2017, attinente a quella antinfluenzale; sentenza n. 107/2012, inerente alle vaccinazioni anti-morbillo, parotite e rosolia; sentenza n. 423/2000, relativa a quella anti-epatite B; e, infine, sentenza n. 27/1998, riferita alla vaccinazione antipoliomielitica).

Alla luce del dovere della collettività di riconoscere una tutela al singolo che si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale, la Consulta riconosce la lesione dell’art. 2 Cost. (principio di solidarietà) e dell’art. 3 Cost. (irragionevolezza) e, non da ultimo, dell’art. 32 Cost. (diritto alla salute).

Per questi motivi, «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)».

Avv. Emanuela Foligno

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