Lesione menisco mediale e inadeguata profilassi antibiotica (Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 3449/2022 pubbl. il 22/07/2022).

Lesione menisco mediale e intervento chirurgico cui non seguiva adeguata profilassi antibiotica.

Il paziente riportava “lesione menisco mediale”  a seguito di trauma distorsivo al ginocchio sinistro e si sottoponeva a visita ortopedica che evidenziava “gonartrosi bilaterale in evoluzione in ginocchio varo”.

Successivamente si sottoponeva a intervento di artroplastica ginocchio sx mono – compartimentale; alla dimissione presentava ginocchio dolorante e febbre con deficit di estensione che persistevano nelle settimane successive.

Il 28.4.2010, veniva sottoposto ad un secondo intervento per lavaggio articolare e sue possibili complicanze settiche e trombo –emboliche, tuttavia, le condizioni cliniche non miglioravano.

In giudizio viene contestata la prestazione sanitaria come asseritamente distante dalle direttive scientificamente collaudate, ed indicate dalle linee –guida che prevedevano, in caso di protesizzazioni articolari, un’adeguata profilassi antibiotica.

Il Tribunale di Avellino, rigettava la domanda dell’attore e il paziente propone appello. Con la prima censura deduce che l’infezione nosocomiale sia di per sé indice di inadempimento contrattuale della Struttura sanitaria, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cc.. Con il secondo motivo, si duole del fatto che il Tribunale, in modo immotivato, si sarebbe discostato dalle conclusioni espresse dal CTU.  

La Corte passa al vaglio la CTU svolta nel primo giudizio. Il Consulente d’Ufficio non concorda con la tesi del CTP, secondo cui non vi sarebbe prova che la complicanza infettiva post artroplastica sia dipesa da un’infezione nosocomiale, risultando correttamente effettuata la profilassi antibiotica pre – operatoria.

Ad ogni modo,  il CTU ha sottolineato “trattasi di profilassi che riduce (ma non elimina) il rischio di infezione. Non è inusuale che non si riesca ad identificare il germe nel corso dell’artroscopia, pur con un preesistente e prolungato trattamento antibiotico…..(….)..L’intervento chirurgico è stato effettuato in maniera tecnicamente corretta….(…..) …..  “è stata corretta anche la tempistica dei controlli clinici effettuati, e delle indagini proposte ed eseguite. Grazie a tali controlli, a circa 3 -4 mesi di distanza dall’ intervento chirurgico fu ipotizzata la presenza dell’infezione, e fu iniziato il trattamento farmacologico……(….)…. Correttamente, si è somministrato un trattamento antibiotico prima generico, e poi mirato, sulla base delle colture effettuate nel tempo…….Tuttavia, la guarigione non è avvenuta con una totale restitutio ad integrum. Infatti, sono residuati modesti esiti dolorosi a sinistra, sito dell’artroplastica, con limitazione dell’accosciamento, nonché esiti cicatriziali”.

Tali conclusioni non risultano contestate dall’ appellante e il Collegio ritiene che il primo Giudice si sia correttamente uniformato alle inequivoche conclusioni del CTU .

Con particolare riferimento ad infezioni di natura esogena, cioè causate da germi di tipo ospedaliero, la Struttura sanitaria deve fornire la prova liberatoria, in ordine al corretto adempimento dei sanitari. Dalla espletata CTU emerge che la Struttura convenuta abbia assolto all’onere probatorio, circa l’adozione e l’adeguato rispetto dei necessari standard di igiene e prevenzione.

Escluso, pertanto, che l’intervento per risanare la lesione menisco mediale sia stato eseguito in maniera errata e che la profilassi antibiotica non sia stata correttamente applicata, l’appello viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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